{"id":255903,"date":"2014-01-08T07:30:32","date_gmt":"2014-01-08T06:30:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=255903"},"modified":"2014-01-08T13:49:02","modified_gmt":"2014-01-08T12:49:02","slug":"cognome-materno-il-caso-ligure-che-potrebbe-scuola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2014\/01\/cognome-materno-il-caso-ligure-che-potrebbe-scuola\/","title":{"rendered":"Cognome materno, il caso ligure che potrebbe \u201cfare scuola\u201d"},"content":{"rendered":"<p><strong>Liguria<\/strong>. Nei giorni in cui la Corte europea dei diritti umani tira le orecchie a un\u2019Italia \u201cretrograda\u201d per ci\u00f2 che concerne la questione dell\u2019attribuzione del cognome materno ai figli, la Liguria sale in cattedra con una decisione della Corte d\u2019Appello di Genova \u2013 III Sezione Civile che potrebbe aprire nuove prospettive.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_97\" style=\";\">\n                        <script>\n\n                                if (!(document.getElementById(\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_97\").offsetParent === null)) {\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], 'div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_97').\n                                        defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                        addService(googletag.pubads()).\n                                        setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                        setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n\n                                } else {\n\n                                    document.getElementById(\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_97\").remove();\n\n                                }\n\n\n                        <\/script>\n                    <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">E\u2019 quella che, partendo dal caso di una coppia mista \u2013 genovese lui e di origine brasiliana lei \u2013 che vorrebbe attribuire al proprio figlioletto anche il cognome della donna, solleva un dubbio di costituzionalit\u00e0 della norma implicita nell\u2019ordinamento italiano secondo cui la prole riceve automaticamente la sola \u201cidentificazione\u201d paterna. In pratica, come sostenuto dall\u2019avvocato Susanna Schivo che assiste i due genitori, si tratterebbe di una norma non pi\u00f9 al passo con i tempi, in contrasto con alcuni articoli della nostra Costituzione e in palese violazione con norme comunitarie che il nostro Paese si \u00e8 impegnato ad assorbire.<\/p>\n<p>La giurisprudenza genovese ha ritenuto infatti che questa disciplina si trovi \u201cin palese contrasto con l\u2019art. 2 Cost., come violazione del diritto all\u2019identit\u00e0 personale; con l\u2019art. 3 Cost., come violazione del fondamentale diritto di uguaglianza e pari dignit\u00e0 sociale dei genitori nei confronti dei figli; con l\u2019art. 29 comma 2, come violazione del diritto di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che non si pone in contrasto con l\u2019esigenza di tutela dell\u2019unit\u00e0 familiare, non potendosi ragionevolmente giustificare con quest\u2019ultima l\u2019obbligatoria prevalenza del cognome paterno, e con l\u2019art. 117 c. 1 (cos\u00ec come interpretato con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale) della Costituzione, costituendo le norme di natura convenzionale gi\u00e0 citate parametri del giudizio di costituzionalit\u00e0 delle norme interne\u201d.<\/p>\n<p>Si profila quindi una fondamentale opportunit\u00e0 per le madri di poter trasmettere ai figli il proprio cognome all\u2019atto della nascita e una inedita occasione per i figli di poter essere identificati da entrambi i rami genitoriali. L\u2019Italia, nel caso di pronuncia di illegittimit\u00e0 costituzionale, potr\u00e0 definitivamente superare una disciplina che pare ormai ormai dissonante con il comune sentire e che rappresenta oggi un caso quasi isolato nel panorama degli ordinamenti contemporanei.<\/p>\n<p>\u201cLa decisione della Corte costituzionale potrebbe pertanto cambiare le sorti non solo del minore italo-brasiliano, oggi tra l\u2019altro paradossalmente identificato diversamente nei due Paesi di cui \u00e8 cittadino (con il solo cognome paterno in Italia e con il cognome sia paterno che materno in Brasile), ma di tutti i figli legittimi e dei loro genitori \u2013 \u00e8 il commento dell\u2019avvocato Susanna Schivo, che svolge la sua attivit\u00e0 professionale tra Genova e Alassio \u2013 Ho atteso insieme ai miei assistiti con fiducia la decisione della giurisprudenza genovese, che molte altre volte si \u00e8 distinta per prese di posizione innovative su questioni di portata nazionale, ed oggi con soddisfazione ne apprezzo i contenuti, che aprono la strada ad una fondamentale opportunit\u00e0 di superamento di una disciplina che non pu\u00f2 che considerarsi oggi retaggio di una concezione patriarcale della famiglia non pi\u00f9 al passo con i tempi e non pi\u00f9 coerente con il valore costituzionale dell\u2019uguaglianza tra uomo e donna\u201d.<\/p>\n<p>La decisione genovese arriva nei giorni della recentissima sentenza della Corte di Strasburgo che condanna l\u2019Italia per aver violato i diritti di una coppia negandole la possibilit\u00e0 di attribuire alla figlia il solo cognome materno e che invita il nostro Paese a mettersi al passo con i tempi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Liguria. 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