{"id":24448,"date":"2008-05-02T09:09:26","date_gmt":"2008-05-02T07:09:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/2008\/05\/02\/24448\/"},"modified":"2008-05-02T09:10:52","modified_gmt":"2008-05-02T07:10:52","slug":"condominio-ponteggi-esterni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2008\/05\/condominio-ponteggi-esterni\/","title":{"rendered":"Quesito sull&#8217;utilizzo dei ponteggi esterni"},"content":{"rendered":"<p>QUESITO<br \/>\nNel mio condominio ci sono stati distacchi importanti (mensole, pezzi di intonaco e cemento) sotto ad un balcone lato cortile, con pericolo soprattutto per gli inquilini sottostanti. La proprietaria, che abita fuori citt\u00e0, ha praticamente ignorato per sei mesi i solleciti dell&#8217;amministratore. Ora, su decisione assembleare, sar\u00e0 dato alla proprietaria un termine di 10 gg per venire a scergliersi un&#8217;impresa, dopodich\u00e8 sar\u00e0 fatto il lavoro &#8220;d&#8217;ufficio&#8221; per tutelare l&#8217;incolumit\u00e0 altrui e far s\u00ec che i proprietari che abitano di sotto possano nuovamente usufruire del loro balcone. L&#8217;amministratore ha invitato gli altri proprietari a controllare lo stato dei propri balconi e, ove necessario, utilizzare i ponteggi che verranno montati per fare dei ritocchi o degli interventi sugli stessi. A questo punto c&#8217;\u00e8 chi si dice disponibile a fare dei lavori sotto il proprio balcone, ma usufruendo gratis dei ponteggi, visto che gli stessi sarebbero comunque stati montati per il lavoro urgente e straordinario del balcone crollato, a spese della proprietaria che<br \/>\ndeve per forza intervenire sulla propriet\u00e0.<br \/>\nE&#8217; lecito ci\u00f2? e se non lo \u00e8, in quale misura devono pagare i proprietari che intervengono in anticipo sui propri balconi, vista la comodit\u00e0 dei ponteggi? in base all&#8217;intervento fatto, in base al piano, o ai millesimi? Grazie! Spero che rispondiate perch\u00e8 non se ne pu\u00f2 pi\u00f9 di liti!<\/p>\n<p align=\"right\"><em> Eleonora G.<\/em><\/p>\n<p align=\"left\">&nbsp;<\/p>\n<p>RISPOSTA<br \/>\nIn primo luogo \u00e8 necessario distinguere tra parti comuni e parti di propriet\u00e0 esclusiva. Presumo da quanto Lei ha descritto si tratti di parti di propriet\u00e0 esclusive di un solo condomino (il proprietario del balcone) . Consideriamole dunque tali. L&#8217;amministratore in presenza di pericolo pu\u00f2 (meglio deve) disporre valida protezione e\/o delimitazione del tratto sottostante ad evitare danni a terzi. L&#8217;amministratore, dopo il primo comunicato informativo sulla questione alla propriet\u00e0, e, in assenza di puntuale riscontro, potr\u00e0, cos\u00ec come ogni altro condomino o inquilino, avere titolo per rimuovere il pericolo attraverso i Vigili del Fuoco. Possono altres\u00ec ricorrere anche all&#8217;azione di tutela di competenza del Sindaco affinch\u00e9 venga emanata apposita ordinanza al riguardo.<br \/>\nE&#8217; anche possibile che per il mancato attivarsi del condomino proprietario, e in presenza del perdurare e aggravarsi del pericolo, l&#8217;amministratore possa adire la magistratura, seguendo la procedura ordinaria o d&#8217;urgenza, ai sensi dell&#8217;art. 700 del cod. proc.civ. E&#8217; necessario che su questo punto l&#8217;amministratore si premunisca, prudenzialmente, di opportuna relazione di professionista che dettagli l&#8217;effettiva indispensabilit\u00e0 dell&#8217;intervento. Per tale azione non abbisogna di specifica autorizzazione dell&#8217;assemblea.<br \/>\nNel caso di intervento posto in essere dalla propriet\u00e0 questa sostiene l&#8217;intero onere. Qualora l&#8217;opera venga condivisa assemblearmente da pi\u00f9 condomini (ad esempio i possessori della colonna di balconi ecc&#8230;) si intravvede l&#8217;intervento condominiale, anche se di natura parziale, da dividersi tra i partecipanti alla spesa in ragione del valore millesimale di ciascuno o salvo diversa pattuizione che sia stata validamente assunta nella delibera.<br \/>\nL&#8217; assemblea non pu\u00f2 dettare termini temporali su parti esclusive cos\u00ec come non pu\u00f2 sostituirsi alla propriet\u00e0 per interventi in sua vece.<br \/>\nVa precisato che per l&#8217;intervento con l&#8217;ausilio del ponteggio, scattano le norme in materia di sicurezza e pertanto l&#8217;amministratore o i singoli condomini (eventualmente) debbono attivare le pratiche relative, unitamente ai permessi comunali. Stare attenti all&#8217;utilizzo del ponteggio da parte di altri, inquanto, se fornito da apposita ditta specializzata questa deve rilasciare valide autorizzazioni all&#8217; utilizzo e scattano comunque ulteriori compiti per la sicurezza da demandarsi a soggetto abilitato.<br \/>\nPiccola annotazione nel caso che la parte sia di propriet\u00e0 comune. Il requisito di urgenza di cui all&#8217;art. 1135 c.4 s.2\u00b0 c.c. dava possibilit\u00e0 all&#8217;amministratore di agire subito, potrebbe oggi essere venuto meno causa il lungo periodo trascorso (i sei mesi che Lei dice), periodo nel quale, probabilmente, le azioni di cui sopra potevano essere condotte sia per l&#8217;azione nei confronti del privato che per le competenze condominiali, andando a soluzione. Stando cos\u00ec le cose, l&#8217;argomento dovr\u00e0 validamente essere posto all&#8217;o.d.g. pena l&#8217;invalidazione della delibera, con il corredo documentale necessario.<br \/>\nSaluti alla lettrice.<\/p>\n<p align=\"right\"><em>In collaborazione con il <a href=\"http:\/\/www.anaciliguria.it\/\" target=\"_blank\">Centro Studi Anaci Liguria<\/a>, a cura di Ivano Rozzi. Invia a <a href=\"mailto:redazione@ivg.it\">redazione@ivg.it<\/a> le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti pi\u00f9 interessanti saranno trattati con appositi articoli in questa rubrica.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>QUESITO Nel mio condominio ci sono stati distacchi importanti (mensole, pezzi di intonaco e cemento) sotto ad un balcone lato cortile, con pericolo soprattutto per gli inquilini sottostanti. La proprietaria, che abita fuori citt\u00e0, ha praticamente ignorato per sei mesi i solleciti dell&#8217;amministratore. 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