{"id":235505,"date":"2013-02-27T17:18:51","date_gmt":"2013-02-27T16:18:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=235505"},"modified":"2013-02-27T17:18:51","modified_gmt":"2013-02-27T16:18:51","slug":"cacciatori-finalesi-chiarimento-sulle-cartucce-al-piombo-o-monolitiche-per-ungulati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2013\/02\/cacciatori-finalesi-chiarimento-sulle-cartucce-al-piombo-o-monolitiche-per-ungulati\/","title":{"rendered":"Cacciatori finalesi: chiarimento sulle cartucce al piombo o monolitiche per ungulati"},"content":{"rendered":"<p>A bocce ferme cio\u00e8 quando le sfere hanno cessato di girare, si pu\u00f2 azzardare un ragionamento sulla vicenda delle palle monolitiche. Il diciassette settembre 2012 il TAR Liguria decretava che l\u2019istanza cautelare per la sospensione del calendario venatorio regionale, adottato per l\u2019anno 2012 con atto amministrativo, doveva essere accolta.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_106\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_106\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Accolta unicamente per quanto riguardava l\u2019anticipo della data di apertura di alcune specie che la Regione Liguria aveva anticipato al 16 settembre 2012 invece che nella data consigliata dall\u2019ISPRA del 1\u00b0 ottobre e perch\u00e9 il Calendario Venatorio Regionale non prevedeva esplicitamente il divieto generalizzato di utilizzo di munizioni di piombo nelle cosiddette zone umide.<\/p>\n<p>L\u2019udienza collegiale del 17 ottobre confermava questa decisione. La Regione Liguria trasmetteva il decreto del TAR a tutti gli interessati lasciando intendere che si trattasse di un precetto del TAR rivolto a tutti i cittadini e non all\u2019Ente che aveva redatto il provvedimento stesso \u2013 la Regione!<\/p>\n<p>Gli uffici regionali insistevano tanto in questa versione da ipotizzare che la mancata ottemperanza dei cacciatori a questo ordine nono rivolto a loro, potesse costituire la violazione dell\u2019art 650 CP \u2013 norma penale che punisce la disobbedienza all\u2019ordine legittimo dell\u2019autorit\u00e0 \u2013 pur ammettendo che sino a quel momento non era stata individuata la norma necessaria per l\u2019irrogazione di una sanzione amministrativa.<\/p>\n<p>Questo stato di cose gener\u00f2 un periodo di caos assoluto. I cacciatori appartenenti a squadre di caccia al cinghiale hanno affollato le armerie per giorni, convinti che una autorit\u00e0 avesse emesso un ordine o un\u2019ordinanza che vietava \u2013 erga omnes \u2013 l\u2019uso delle munizioni di piombo.<\/p>\n<p>Si cercarono disperatamente le palle monolitiche in ogni dove, anche nelle regioni vicine e si sospese di fatto al caccia al cinghiale per tre giornate. Come ricorderete nessuno sapeva nulla, gli uffici interrogati proponevano le interpretazioni pi\u00f9 stravaganti, avallando di volta in volta deliri comparsi anche sugli organi di stampa e nella rete. Chi riteneva che l\u2019uso delle munizioni di piombo configurasse l\u2019uso di mezzi non consentiti, altri- riportando un asserito, ma difficile da credere, parere giuridico \u2013 affermavano che detto uso potesse ricadere nel dettato dell\u2019art. 650 C.P.<\/p>\n<p>La mancanza di certezze lasciava spazio alle paure ancestrali del cacciatore che, annegato in una marea di regole spesso contraddittorie ed incomprensibili, sa di non essere mai al sicuro contribuiva a diffondere voci terroristiche che attribuivano a questo o a quel corpo di vigilanza l\u2019orientamento sanzionatorio pi\u00f9 inverosimile e quanto pi\u00f9 assurdamente motivato. La confusione fu causata ed aument\u00f2 ulteriormente soprattutto per il fatto che nessuno, ebbe il coraggio di dire la verit\u00e0: l\u2019ordine del TAR era rivolto alla Regione che avrebbe dovuto adeguare i propri atti alla pronuncia del giudice amministrativo e non indirizzato ai cittadini su cui era stata scaricata, in cortocircuito, l\u2019ordinanza.<\/p>\n<p>Oggi ci chiediamo se la mancata comunicazione sia avvenuta perch\u00e9 questo semplice concetto non fu compreso da chi era preposto alla gestione dell\u2019attivit\u00e0 venatoria e se tale mancanza debba ancor oggi obbligare tutti i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale o di selezione agli altri ungulati a munirsi, a loro spese, di palle monolitiche bench\u00e8 non prescritte da nessuna legge.<br>\nOggi ci chiediamo, perch\u00e9 ancor oggi i diversi corpi di vigilanza eseguono controlli sul possesso di palle monolitiche da parte dei cacciatori anche se non ne risulta sanzionato alcuno per l\u2019assenza del precetto che deve stare alla base di ogni sanzione e a riprova di quanto sopra affermato.<\/p>\n<p>Oggi ci chiediamo, meditando questo avvenimento e altri di cui parleremo pi\u00f9 avanti, se i 23.603 cacciatori delle 4 provincie liguri che hanno pagato \u20ac 2.124.270 di tasse regionali non avrebbero avuto diritto di ottenere dalla Regione Liguria perlomeno una informazione esatta e tempestiva che evitasse i ridicoli e penosi assembramenti nelle armerie che sopra abbiamo accennato.<\/p>\n<p>La Regione, le Provincie gli ATC e le Associazioni Venatorie in qualit\u00e0 di nostri sindacati perch\u00e8 non ci hanno reso noto chiaramente quello riportato nel testo oppure lo dobbiamo scoprire da soli?<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>Gruppo Cacciatori Finalesi<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A bocce ferme cio\u00e8 quando le sfere hanno cessato di girare, si pu\u00f2 azzardare un ragionamento sulla vicenda delle palle monolitiche. 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