{"id":23431,"date":"2008-04-04T18:51:20","date_gmt":"2008-04-04T16:51:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/2008\/04\/04\/port-authority-lordinanza-balneare-per-lestate-2008\/"},"modified":"2008-04-05T19:26:36","modified_gmt":"2008-04-05T17:26:36","slug":"port-authority-lordinanza-balneare-per-lestate-2008","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2008\/04\/port-authority-lordinanza-balneare-per-lestate-2008\/","title":{"rendered":"Savona, il primo maggio apre la stagione balneare"},"content":{"rendered":"<p><strong>[thumb:3585:l]Savona<\/strong>. La stagione balneare inizier\u00e0 a Savona ufficialmente il 1 maggio per conludersi il 30 settembre. Lo ha deciso l\u2019Autorit\u00e0 Portuale, che ha emesso l\u2019ordinanza per regolarne l\u2019attivit\u00e0. Gli stabilimenti balneari sul territorio avranno comunque l\u2019obbligo di restare aperti dal 15 giugno al 15 settembre; a richiesta sar\u00e0 possibile anche in periodi diversi compiere attivit\u00e0 sugli arenili di tipo elioterapico.<br>\nTra i divieti quello di lasciare in sosta sulle spiagge natanti senza precisa autorizzazione, ad eccezione di quelli destinati ai salvataggi, occupare con ombrelloni, sgabelli, sedie e mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che \u00e8 destinata al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi di soccorso. Sono previsti anche spazi per i disabili e per consentire loro un accesso facilitato agli arenili. Non si potranno mettere in atto giochi sulla spiaggia che turbino la tranquillit\u00e0 dei bagnanti presenti.<br>\nIn dettaglio, ecco i punti dell\u2019ordinanza diramata dal settore Demanio e Beni patrimoniali della Port Authority savonese.<br>\nART. 1<br>\nDURATA DELLA STAGIONE BALNEARE<br>\n1.1. La stagione balneare \u00e8 compresa tra il 1\u00b0 Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno e comunque deve essere garantita l\u2019apertura dello stabilimento balneare per il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.<br>\n1.2. Nei periodi compresi tra l\u2019introduzione dell\u2019ora solare e l\u2019avvio della stagione balneare e la fine della stagione balneare sino alla fine dell\u2019ora solare \u00e8 altres\u00ec consentito, previa espressa richiesta e conseguente ottenimento di autorizzazione, utilizzare le strutture turistico balneari e l\u2019arenile per l\u2019attivit\u00e0 elioterapica non medica (di seguito abbreviata in \u201celioterapica\u201d), ricreativa, ludica e sportiva, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 connesse. In tal caso, dovranno essere osservate le vigenti normative in materia di utilizzo di spazi e manufatti per attivit\u00e0 di pubblico esercizio nonch\u00e9 le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all\u2019ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona ed il rispetto delle prescrizioni in merito al numero di cabine e servizi di cui \u00e8 consentita l\u2019installazione e l\u2019utilizzo in relazione a quanto disposto dai relativi Strumenti Urbanistici Attuativi degli Arenili (c.d. SUA);<br>\n1.3. In caso di situazioni climatiche particolarmente favorevoli, potr\u00e0 essere, in via eccezionale e previa espressa richiesta e conseguente autorizzazione, valutata l\u2019estensione dell\u2019attivit\u00e0 elioterapica, ricreativa, ludica e sportiva a partire dal 1\u00b0 marzo.<br>\n1.4. L\u2019orario e le modalit\u00e0 della balneazione sono fissate dall\u2019Ordinanza della Capitaneria di Porto.<br>\n1.5. L\u2019orario di apertura degli annessi servizi, oltre a quelli delle attivit\u00e0 turistico-balneari, devono rispettare gli orari di apertura stabiliti per i pubblici esercizi dai singoli Comuni competenti per territorio e tali utilizzi devono essere richiesti\/autorizzati dall\u2019Autorit\u00e0 Portuale di Savona \u2013 Ufficio Demanio e dal Comune per le rispettive competenze;<br>\n1.6. In ogni caso, tutte le strutture stagionali autorizzate potranno essere montate, previa comunicazione e individuazione delle aree di cantiere \u2013 montaggio , a partire dal 01\/03 di ogni anno dovranno essere smontate e rimosse dalle aree esterne in concessione entro il 31\/10 di ogni anno sino all\u2019autorizzazione al rimontaggio, salvo specifiche deroghe, autorizzate di volta in volta per situazioni particolari. Durante tale fase di montaggio \/ smontaggio qualora fosse avviato l\u2019utilizzo dell\u2019arenile per l\u2019attivit\u00e0 elioterapica, ricreativa, ludica e sportiva, le aree interessate da attivit\u00e0 di montaggio\/smontaggio dovranno essere debitamente recintate, segnalate ai sensi di Legge. L\u2019accesso a dette aree \u00e8 consentito ai soli addetti ai lavori.<br>\nART. 2<br>\nESPOSIZIONE ORDINANZA<br>\n2.1. In tutte le aree del demanio marittimo, comprese nella Circoscrizione Territoriale di competenza dell\u2019Autorit\u00e0 Portuale, ove si svolgono attivit\u00e0 marittime e\/o balneari, o comunque collegate all\u2019uso degli arenili, devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata di apertura dell\u2019attivit\u00e0, le Ordinanze emanate dall\u2019Autorit\u00e0 Portuale e dalla Capitaneria di Porto.<br>\n2.2. Deve essere altres\u00ec esposta per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformit\u00e0 a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.<br>\nART. 3<br>\nPRESCRIZIONI RELATIVE ALL\u2019USO DELLE SPIAGGE<br>\nE DELLE AREE AD ESSE COLLEGATE<br>\nSulle aree comprese nell\u2019ambito della circoscrizione dell\u2019Autorit\u00e0 Portuale di Savona, che si estende dalla sponda destra del Rio Sodino in Comune di Albissola Marina alla Punta dell\u2019Asino in Comune di Bergeggi, E\u2019 VIETATO:<br>\n1. Lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta o in deposito con sottostanti selle ed invasi o comunque apparati di sostegno che, in caso d\u2019uso dell\u2019imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio.<br>\n2. Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.<br>\n3. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonch\u00e9 mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che \u00e8 destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L\u2019ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondit\u00e0 della spiaggia sia inferiore a 20 metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia predetta \u00e8 vietato sostare, depositare materiale e\/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono adoperarsi affinch\u00e9 nella fascia di rispetto di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;<br>\n4. Fermo restando l\u2019obbligo di garantire l\u2019accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altres\u00ec predisporre, al fine di consentire la loro mobilit\u00e0 all\u2019interno dell\u2019area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all\u2019Autorit\u00e0 Portuale di Savona e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione<br>\nbalneare.<br>\n5. Campeggiare e\/o accamparsi, con installazione o uso di qualsivoglia attrezzatura e modalit\u00e0 nonch\u00e8 pernottare.<br>\n6. Transitare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati, nonch\u00e8 quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso.<br>\n7. Sostare e transitare senza specifica autorizzazione con qualsiasi veicolo ivi compreso i campers e le roulottes sull\u2019arenile demaniale marittimo sanzionato ai sensi dell\u2019art.1174 del Cod. Nav.<br>\n8. Sostare e transitare senza specifica autorizzazione con qualsiasi veicolo ivi compreso i campers e le roulottes sulle seguenti aree:<br>\n\u2013 Comune di Savona<br>\no Strada di accesso all\u2019arenile posta a ponente di Villa Pizzardi presso via Nizza;<br>\no Strade di accesso all\u2019arenile poste a levante e a ponente Cantieri Solimano di via Nizza;<br>\no Accesso all\u2019arenile ubicato in via Nizza a levante dei Bagni marini La Playa;<br>\no Accesso arenile a levante e a ponente dei Bagni Stella Marina via Nizza;<br>\no Accesso argine sinistro torrente Quiliano (Via Brilla \u2013 Zinola);<br>\n\u2013 Comune di Vado Ligure<br>\no Accesso arenile a levante Bagni San Pietro ad escluse le aree destinate al parcheggio autovetture;<br>\no Piazzale Marittimo a mare capannone ex Ferrovie dello Stato (tra sponda destra torrente Segno e Fortino San Lorenzo) ad esclusione delle autovetture di servizio ai pontili petroliferi in concessione;<br>\no Piazzale adiacente fabbricato Capitaneria di Porto (Porto Vado);<br>\nAlle violazioni di sosta e transito conseguir\u00e0, oltre alle sanzioni amministrative, previste dal Codice della Strada e richiamate al successivo art. 6 della presente ordinanza, la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo ai sensi dell\u2019art. 159 del codice predetto.<br>\n9. Praticare attivit\u00e0, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l\u2019incolumit\u00e0 o comunque turbare la tranquillit\u00e0 o recare molestia al pubblico; i Concessionari, al fine di garantire l\u2019osservanza del divieto di cui sopra possono, nell\u2019ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l\u2019incolumit\u00e0 e la tranquillit\u00e0 del pubblico. Le attrezzature devono essere mantenute sempre in perfetta efficienza. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell\u2019attivit\u00e0 balneare e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno;<br>\n10. Durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e\/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cine operatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per le unit\u00e0 cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio, se riconosciute dalle competenti Autorit\u00e0.<br>\n11. I concessionari di complessi balneari possono, nell\u2019ambito della propria concessione, previa presentazione di istanza corredata da idoneo progetto e previo ottenimento delle previste autorizzazioni, individuare aree da attrezzare e destinare a persone con il proprio animale domestico. Non \u00e8 consentita la custodia di animali privi dei rispettivi padroni. Va comunque in modo prioritario salvaguardata l\u2019incolumit\u00e0 e la tranquillit\u00e0 del pubblico e vanno assicurate le indispensabili condizioni igieniche secondo le vigenti normative.<br>\n12. Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e comunque nel rispetto della zonizzazione acustica comunale.<br>\n13. Esercitare attivit\u00e0 a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicit\u00e0, attivit\u00e0 promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, etc.) senza la preventiva autorizzazione dall\u2019Autorit\u00e0 Portuale di Savona e delle altre Amministrazioni competenti. Resta fermo l\u2019obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e\/o concessione eventualmente prevista per legge.<br>\n14. Abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia e in mare o mettere in atto, anche con comportamenti omissivi, azioni che possano recare danno all\u2019ecosistema dell\u2019arenile o marino.<br>\n15. Bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera nelle spiagge libere e sull\u2019arenile, salvo specifica autorizzazione;<br>\n16. Effettuare la pubblicit\u00e0, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonch\u00e9 mediante l\u2019uso di altoparlanti.<br>\n17. Durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 m (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia, fatte salve specifiche autorizzazioni;<br>\n18. Utilizzare shampoo, sapone o similari, presso le docce lava salino installate in adiacenza alla battigia, non dotate di idoneo sistema di scarico, utilizzo da segnalarsi con idonea cartellonistica.<br>\n19. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorit\u00e0 Sanitaria\/Comune.<br>\nART. 4<br>\nDISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI<br>\nOBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI<br>\n1. Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:<br>\nA. I titolari di concessioni per stabilimenti balneari, la cui stagione balneare \u00e8 definita dall\u2019art. 1, devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 15 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalit\u00e0 dei servizi nonch\u00e9 l\u2019igiene, il decoro e l\u2019estetica.<br>\nB. Durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovr\u00e0 essere assicurata la fruizione al pubblico della struttura balneare almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno.<br>\nC. Per le attivit\u00e0 rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, etc.) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti.<br>\n2. Il servizio di salvataggio \u00e8 disciplinato con ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Savona;<br>\n3. I concessionari\/gestori devono, altres\u00ec, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;<br>\n4. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza E\u2019 VIETATO mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare\/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.<br>\n5. Prima di noleggiare e\/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.<br>\n6. Gli ombrelloni devono essere ancorati al terreno in maniera sicura. La parte fissa e quella mobile devono essere munite di un dispositivo che le renda solidali. Le estremit\u00e0 delle stecche devono essere munite di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 \u2013 Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi \u2013 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni.<br>\n7. Accessi al mare:<br>\nLungo la fascia costiera in amministrazione sono presenti accessi pubblici agli arenili. Permane comunque l\u2019obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l\u2019area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.<br>\n8. Pulizia dell\u2019arenile:<br>\nA. Sar\u00e0 cura dell\u2019Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs 152\/2006 e successive modifiche e integrazioni; pertanto il Comune \u00e8 autorizzato a posizionare sull\u2019arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.<br>\nB. Il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, per una profondit\u00e0 di almeno 30 metri dalla battigia, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune.<br>\nC. Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.).<br>\nD. E\u2019 vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, comprese le alghe o altro materiale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia.<br>\nE. I titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, dal 15 febbraio al 30 ottobre di ogni anno, quando se ne verifichi la necessit\u00e0, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Dal 1\u00b0 giugno al 15 settembre l\u2019eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumit\u00e0 e quiete pubblica fatte salve le autorizzazioni specifiche. Il tutto dovr\u00e0 avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza delimitando le aree di intervento.<br>\n9. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:<br>\nA. All\u2019ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un\u2019insegna indicante la sua denominazione, debitamente autorizzata dal Comune.<br>\nB. La separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso.<br>\nC. E\u2019 consentito altres\u00ec recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all\u2019interno della concessione stessa.<br>\nD. Tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di completa accessibilit\u00e0 dell\u2019impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovr\u00e0 essere collocato all\u2019ingresso dell\u2019impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.<br>\n10. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:<br>\nA. Sar\u00e0 cura del Comune, in ogni periodo dell\u2019anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l\u2019eventuale barra sabbiosa, anche con l\u2019ausilio di mezzi meccanici.<br>\nB. Il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera A. dovr\u00e0 essere distribuito sulle spiagge limitrofe, altro diverso utilizzo dovr\u00e0 essere debitamente autorizzato.<br>\nART. 5<br>\nGAVITELLI PER L\u2019ORMEGGIO DELLE UNITA\u2019 DA DIPORTO<br>\n1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione e concessione demaniale marittima rilasciata dall\u2019Autorit\u00e0 Portuale, gavitelli e relativi corpi morti per l\u2019ormeggio esclusivamente di unit\u00e0 da diporto. L\u2019installazione dei gavitelli \u00e8 disciplinata ai fini della sicurezza della navigazione dall\u2019ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Savona.<br>\n2. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della localit\u00e0 e dello stabilimento balneare; gli stessi ed i relativi corpi morti dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.<br>\n3. E\u2019 consentita ed autorizzata l\u2019installazione di piattaforma rigida di salvataggio (boa) di pubblica fruizione.<br>\n4. L\u2019eventuale installazione di qualsivoglia struttura ludica galleggiante dovr\u00e0 essere preventivamente autorizzata dall\u2019Autorit\u00e0 Portuale di Savona, acquisiti i pareri di Capitaneria di Porto e Comune, e regolata da titolo concessorio soggetto a canone, come occupazione di specchio acqueo. Tali strutture dovranno essere certificate e rispettare tutte le normative in materia di sicurezza e di corretta installazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[thumb:3585:l]Savona. La stagione balneare inizier\u00e0 a Savona ufficialmente il 1 maggio per conludersi il 30 settembre. Lo ha deciso l\u2019Autorit\u00e0 Portuale, che ha emesso l\u2019ordinanza per regolarne l\u2019attivit\u00e0. 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