{"id":234034,"date":"2013-02-05T10:59:48","date_gmt":"2013-02-05T09:59:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=234034"},"modified":"2013-02-05T16:31:10","modified_gmt":"2013-02-05T15:31:10","slug":"don-luciano-presentato-il-ricorso-alla-corte-di-strasburgo-violato-il-diritto-ad-avere-un-processo-equo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2013\/02\/don-luciano-presentato-il-ricorso-alla-corte-di-strasburgo-violato-il-diritto-ad-avere-un-processo-equo\/","title":{"rendered":"Don Luciano, presentato il ricorso alla Corte di Strasburgo: &#8220;Violato il diritto ad avere un processo equo&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><strong>Alassio<\/strong>. Il caso di don Luciano Massaferro, il parroco alassino condannato a sette anni e otto mesi di reclusione per abusi su una ragazzina che frequentava la sua parrocchia (condanna confermata in terzo grado), approda davanti alla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo dove \u00e8 stato presentato il ricorso firmato dagli avvocati Mauro Ronco, Franco Coppi e Alessandro Chiriv\u00ec.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_189\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_189\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Un ricorso che si basa sull'\u201daccertamento della violazione, da parte dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria italiana, dell\u2019art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo, in relazione al diritto dell\u2019imputato ad un processo equo, alla presunzione di innocenza e al contraddittorio nell\u2019esame dei testimoni\u201d. <\/p>\n<p>Secondo i difensori, nel processo a carico del sacerdote alassino \u201cla condanna di Luciano Massaferro \u00e8 stata fondata sulla prova unica e determinante della deposizione testimoniale di un soggetto minorenne, al quale l\u2019imputato, n\u00e9 direttamente n\u00e9 per il tramite dei propri difensori, ha mai potuto formulare alcuna domanda\u201d si legge nel ricorso in oggetto.<\/p>\n<p>In secondo luogo, si legge sempre nel ricorso, \u201cla testimonianza dell\u2019unica accusatrice di Luciano Massaferro \u00e8 stata inquinata dallo svolgimento, appena prima dell\u2019inizio dell\u2019incidente probatorio, di un lungo colloquio tra la minore e un\u2019assistente di Polizia, che aveva gi\u00e0 interrogato la minore su incarico del Pubblico Ministero\u201d e che, secondo gli avvocati del \u201cdon\u201d, avrebbe in qualche modo influenzato la minore. \u201cL\u2019episodio ha compromesso l\u2019equit\u00e0 del processo perch\u00e9 ha inficiato la validit\u00e0 dell\u2019audizione della minore\u201d si legge nel documento. <\/p>\n<p>In terzo luogo \u201cle sentenze di condanna mostrano chiaramente l\u2019esistenza di un grave pregiudizio di colpevolezza nei giudici\u201d che non avrebbero ammesso le prove d\u2019innocenza dell\u2019imputato, non avrebbero tenuto conto della \u201ctendenza a mentire\u201d della ragazzina, \u201cdella sua incapacit\u00e0 a rendere una valida testimonianza e, comunque, della sua inattendibilit\u00e0 oggettiva e soggettiva indicate dalla difesa in tutti i gradi di giudizio\u201d.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 proprio sull\u2019attendibilit\u00e0 della minore che si concentra il ricorso dei tre avvocati difensori. Tutto il processo si sarebbe basato sulla sua testimonianza, nonostante vi fossero altri ragazzini che \u201cnon soltanto hanno escluso di essere stati vittima di attenzioni particolari da parte di Luciano Massaferro, ma hanno ampiamente descritto l\u2019attitudine menzognera della minore e la sua frequente propalazione di bugie\u201d. Ai legali di \u201cdon Lu\u201d non sarebbe mai stata data la possibilit\u00e0 di interrogare la piccola, nemmeno attraverso domande scritte.<\/p>\n<p>Domande che, secondo Ronco, Coppi e Chiriv\u00ec, sarebbero state determinanti per spiegare il contesto in cui la piccola viveva e il suo carattere. \u201cLe domande \u2013 si legge nel ricorso \u2013 erano pertinenti al tema dell\u2019incidente probatorio, perch\u00e9 vertevano sul punto cruciale della credibilit\u00e0 della minore, concernendo i suoi rapporti con la famiglia, con il mondo circostante e, in particolare, con i coetanei e con le amiche destinatarie delle sue prime dichiarazioni sull\u2019abuso pretesamente subito\u201d.<\/p>\n<p>\u201cLa testimonianza della minorenne \u00e8 la prova unica e determinante la condanna di Luciano Massaferro \u2013 si legge ancora \u2013 Innumerevoli testimoni hanno, per altro verso, descritto con tratti di inequivocabile sincerit\u00e0 e di vera indignazione l\u2019attitudine menzognera dell\u2019accusatrice e la sua frequente propalazione di bugie, spesso di tenore calunnioso verso i coetanei\u201d.<\/p>\n<p>Vi sarebbero infatti due prove \u201cevidenti del mendacio della minore e, conseguentemente, dell\u2019innocenza di Luciano Massaferro. La prima: che la minore ha indicato come modalit\u00e0 cronologica del preteso abuso, che sarebbe avvenuto nel corso della benedizione delle case, il giorno nel quale tale servizio fu espletato non da Luciano Massaferro, ma da un diverso sacerdote. La seconda prova: che la minore ha indicato come luogo dell\u2019abuso un luogo in cui ella non era mai stata, che non conosceva e che, pertanto, non \u00e8 stata in grado di riconoscere nelle fotografie rammostratele nel corso dell\u2019incidente probatorio\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre \u201csi \u00e8 accertato senza ombra di dubbio, che la minore era stata per anni vittima di un clima familiare maltrattante, caratterizzato soprattutto dall\u2019ostilit\u00e0 e dall\u2019abuso psicologico della madre sulla figlia\u201d che, quindi, secondo i difensori, avrebbe influenzato il comportamento della giovane.<\/p>\n<p>I legali parlano di \u201cinidoneit\u00e0 a testimoniare della minore\u201d provata da: \u201cle risultanze della diagnosi clinica che denunciano il deficit intellettivo; i dati comportamentali aberranti in ambito scolastico, ribaditi da tutti gli insegnanti delle scuole elementari, da cui si ricavano il forte egocentrismo e l\u2019aggressivit\u00e0 che non permettono alla minore di considerare l\u2019altro e che la portano a usare l\u2019altro in funzione dei suoi desideri e dei suoi bisogni; la permanente assistenza di un insegnante di sostegno a lei specificamente dedicato durante tutto il corso delle scuole elementari al fine di contenerne l\u2019iperattivismo e le turbe comportamentali; l\u2019esercizio di una continua e vessatoria persecuzione nei confronti dei coetanei pi\u00f9 deboli; l\u2019astuzia con cui tormenta i compagni, addossando in modo calunnioso agli altri la responsabilit\u00e0 dei propri gesti sconnessi e\/o violenti\u201d.<\/p>\n<p>Dichiarazioni molto dure a cui si aggiunge un riferimento alla \u201cdimostrata curiosit\u00e0 e invadenza sessuale della minore\u201d che sarebbe stata descritta da compagni di scuola e genitori.<\/p>\n<p>Diciotto pagine di ricorso, dunque, in cui si sostiene che don Luciano Massaferro non avrebbe avuto un processo equo in Italia, bens\u00ec in violazione dell\u2019art. 6, par. 1, 2 e 3 lett. d) della Convenzione dei diritti dell\u2019uomo. \u201cDall\u2019accertamento della violazione conseguir\u00e0 l\u2019obbligo per lo Stato italiano di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea, con la corresponsione al condannato di un\u2019equa soddisfazione per la parte in cui non \u00e8 pi\u00f9 possibile rimuovere le conseguenze della condanna inflitta e con la possibilit\u00e0 per Luciano Massaferro di richiedere, ai sensi dell\u2019art. 630 c.p.p., la riapertura del processo a suo carico e la riformulazione del giudizio\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alassio. 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