{"id":22549,"date":"2008-03-15T11:22:28","date_gmt":"2008-03-15T10:22:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/2008\/03\/15\/quando-l%e2%80%99amministratore-si-nasconde-dietro-la-privacy\/"},"modified":"2008-03-21T11:21:23","modified_gmt":"2008-03-21T10:21:23","slug":"quando-l%e2%80%99amministratore-si-nasconde-dietro-la-privacy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2008\/03\/quando-l%e2%80%99amministratore-si-nasconde-dietro-la-privacy\/","title":{"rendered":"Quando l&#8217;amministratore si &#8220;nasconde&#8221; dietro la privacy"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;art. 7 comma 5 ter della Legge 675\/96, cosiddetta Legge sulla Privacy, che elenca i casi per i quali non venga fatto obbligo di notificazione preventiva al garante, prevede alla lettera q) che il trattamento dei dati non sia soggetto a tale obbligo quando sia  &#8220;finalizzato unicamente all&#8217;amministrazione dei condomini di cui all&#8217;art. 1117 e seguenti del cod.civ., limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l&#8217;amministrazione dei beni comuni&#8221;. Ciononostante rimane in capo all&#8217;amministratore quanto previsto dall&#8217;art. 10 della Legge 675\/96, e cio\u00e8, l&#8217;essere tenuto a  fornire ai condomini, oralmente e per iscritto, al momento della raccolta dei dati personali, le informative relative alle finalit\u00e0 dei dati ed al trattamento, alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, alle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere, ai soggetti o alle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e all&#8217;ambito di diffusione degli stessi.<br \/>\nAspetto qui di interesse \u00e8 il seguente: \u00e8 necessario il consenso del condomino per il trattamento dei dati?<br \/>\nL&#8217; art. 12 lettera b) della Legge  prevede che il consenso non sia richiesto quando &#8220;il trattamento dei dati \u00e8 necessario per l&#8217;esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale \u00e8 parte l&#8217;interessato&#8221;, alla successiva lettera c) altrettanto non viene previsto il consenso quando questo riguardi &#8220;dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque&#8221;.<br \/>\nDi conseguenza all&#8217;amministratore che ne riceve richiesta dal condomino \u00e8 consentita, senza ledere la privacy, la consegna degli indirizzi al fini di consentire la convocazione dell&#8217;assemblea ex art. 66 disp.att. cod.civ., cos\u00ec come la messa a conoscenza dei dati di gestione.<br \/>\nInversamente non \u00e8  consentito l&#8217;affissione in bacheca delle posizioni debitorie dei singoli condomini morosi trattandosi di comunicazione e diffusione di dati personali nei confronti di terzi estranei al condominio.<\/p>\n<p align=\"right\"><em>In collaborazione con il <a href=\"http:\/\/www.anaciliguria.it\/\" target=\"_blank\">Centro Studi Anaci Liguria<\/a>, a cura di Ivano Rozzi. Invia a <a href=\"mailto:redazione@ivg.it\">redazione@ivg.it<\/a> le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti pi\u00f9 interessanti saranno trattati con appositi articoli in questa rubrica.<\/em><\/p>\n<p align=\"left\">&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">Gentile Sig. Rozzi,<br \/>\nho letto il suo articolo. Vorrei sottolineare che i riferimenti normativi sono relativi ad una legge<br \/>\nabrogata. Sarebbe pi\u00f9 funzionale utilizzare la normativa vigente 196\/03 che ha variato non pochi articoli nella forma e nella sostanza.<br \/>\nRimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.<\/p>\n<p align=\"right\"><em> A.M. Fiore, Project Consult, Genova<\/em><\/p>\n<p align=\"left\">&nbsp;<\/p>\n<p>Ringrazio il Lettore dell&#8217; attenzione posta al riguardo dell&#8217;articolo &#8220;Quando l&#8217;amministratore si nasconde dietro la Privacy&#8221; che  mi consente di ritornare sul punto con maggiore approfondimento.<br \/>\nCirca due anni fa il Garante avvi\u00f2 una consultazione pubblica sulle questioni inerenti la protezione dei dati personali dei condomini nell&#8217;ambito dei rapporti condominiali. La consultazione avvenne con le principali associazioni della propriet\u00e0, dell&#8217;inquilinato, degli amministratori. Da ci\u00f2 e dalle pronunce emanate dal Garante negli ultimi anni, ne deriv\u00f2 la predisposizione del  provvedimento generale  18 maggio 2006 , che riassume in s\u00e9 le regole previste dal Codice sulla protezione&#8230; (D.lgs. 196\/2003).  La successiva  tabella riassume le cosiddette regole del trattamento dei dati nel condominio  che , come vedremo,  non discostano da quanto pubblicato nel precedente articolo, essendo stato il medesimo, volutamente contenuto al riferimento di due casi tipici e storici , nonch\u00e9 ricorrenti nel condominio. Il primo:  la richiesta del condomino di conoscere gli indirizzi di cui i comproprietari ai sensi dell&#8217;art. 1117 c.c. ai fini della convocazione dell&#8217;assemblea ex art. 63 disp.att. c.c. (da qui il titolo: &#8220;Quando l&#8217;amministratore si nasconde dietro la privacy&#8221; )   ; il secondo: il divieto di affissione dello stato di morosit\u00e0 nell&#8217;atrio condominiale, attraverso anche la semplice collocazione dell&#8217; elaborato di rendiconto di gestione.<br \/>\nOra, grazie anche all&#8217; attenzione del lettore approfondiamo con la tabella delle regole del trattamento dei dati nel condominio, gli aspetti di maggior interesse.<br \/>\nIl condominio pu\u00f2 trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l&#8217;amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare tutto il condominio (consumi collettivi) oppure i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali).<br \/>\nI numeri di telefono dei condomini possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, con esclusione del caso in cui compaiono gi\u00e0 in elenchi telefonici pubblici.<br \/>\nPer verificare l&#8217;esattezza degli importi dovuti, ciascun condomino pu\u00f2 essere informato , al momento del rendiconto annuale o su richiesta specifica, delle somme di cui gli altri condomini sono debitori e di eventuali inadempimenti.<br \/>\nE&#8217; vietata la diffusione personale di dati personali mediante l&#8217;affissione di avvisi di mora o di solleciti di pagamento negli spazi condominiali aperti al pubblico; \u00e8 consentita infatti soltanto l&#8217;affissione di avvisi generali, come le convocazioni di assemblea o le comunicazioni urgenti.<br \/>\nI dati sanitari possono essere trattati solo se sono indispensabili ai fini dell&#8217;amministrazione del condominio, come avviene nel caso di danni alle persone anche diverse dai condomini o nel caso di particolari deliberazioni, come quelle che hanno per oggetto l&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche.<br \/>\nLe comunicazioni di dati personali \u00e8 consentita con il consenso dell&#8217;interessato oppure se ricorrono altri presupposti di legge.<br \/>\nLa partecipazione all&#8217;assemblea condominiale da parte di estranei \u00e8 consentita, ma solo con l&#8217;assenso dei partecipanti oppure nei casi previsti dalla legge, quali quelli dei tecnici o dei consulenti chiamati a intervenire su problemi che sono indicati all&#8217;ordine del giorno.<br \/>\nE&#8217; legittima la videoregistrazione dell&#8217;assemblea, ma solo previo consenso informato dei partecipanti.<br \/>\nPer prevenire comunicazioni e diffusioni di dati personali illecite l&#8217;amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal codice della riservatezza.<br \/>\nL&#8217;amministratore pu\u00f2 esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso, come le informazioni relative al consumo globale di energia o di acqua.<br \/>\nCiascun condomino pu\u00f2 sempre accedere ai dati che lo riguardano come tale, rivolgendosi all&#8217;amministratore.<br \/>\nDi conseguenza il Garante, dopo aver riassunto nel modo anzidetto le regole generali affronta sempre con il provvedimento del 18 maggio 2006 le prescrizioni che i titolari del trattamento dei dati  personali nell&#8217;ambito dell&#8217;amministrazione condominiale devono osservare. Questi sono rilevabili all&#8217;art. 154 del Codice.<\/p>\n<p align=\"right\"><em>Ivano Rozzi<\/em><\/p>\n<p align=\"left\">&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;art. 7 comma 5 ter della Legge 675\/96, cosiddetta Legge sulla Privacy, che elenca i casi per i quali non venga fatto obbligo di notificazione preventiva al garante, prevede alla lettera q) che il trattamento dei dati non sia soggetto a tale obbligo quando sia &#8220;finalizzato unicamente all&#8217;amministrazione dei condomini di cui all&#8217;art. 1117 e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":13744,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-22549","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-altre"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/22549","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/13744"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=22549"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/22549\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=22549"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=22549"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=22549"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}