{"id":214769,"date":"2012-04-03T18:52:05","date_gmt":"2012-04-03T16:52:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=214769"},"modified":"2012-04-03T19:07:31","modified_gmt":"2012-04-03T17:07:31","slug":"licenza-fiscale-per-la-vendita-di-prodotti-alcolici-le-precisazioni-della-confesercenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2012\/04\/licenza-fiscale-per-la-vendita-di-prodotti-alcolici-le-precisazioni-della-confesercenti\/","title":{"rendered":"Licenza fiscale per la vendita di prodotti alcolici: le precisazioni della Confesercenti"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona.<\/strong> &#8220;Sono giunte da alcuni titolari di pubblici esercizi e negozi di alimentari alcune richieste di precisazioni circa l\u2019attualit\u00e0 della previsione di cui all\u2019art. 29, comma 2, del Testo Unico delle accise, approvato con D. Lgs. 26.10.1995 n. 504, laddove stabilisce l&#8217;obbligatoriet\u00e0 della denuncia all&#8217;Ufficio dell&#8217;Agenzia delle dogane, competente per territorio, dell\u2019esercizio di vendita di prodotti alcolici, finalizzata al rilascio di apposita licenza fiscale&#8221;. Cos\u00ec la Confesercenti di Savona, che in una nota spiega: &#8220;Ricordiamo che la norma (che prevedeva, altres\u00ec, il pagamento di un diritto annuale per euro 33, 57 &#8211; art. 63, comma 2, lett. e), poi soppresso per effetto dell\u2019art. 21, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) \u00e8 tuttora vigente: la violazione dell\u2019obbligo comporta, fra l\u2019altro, dal 1\u00b0 aprile 2010, l\u2019applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 3.000 a 30.000 euro (originariamente la sanzione andava da 258,22 a 1.549,37 euro)&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;L\u2019art. 20 del D.M. 27 marzo 2001, n. 153, stabilisce che chiunque intende esercire un impianto di trasformazione, di condizionamento o di deposito di alcole etilico e bevande alcoliche assoggettati ad accisa, compresi gli esercizi di vendita di alcole etilico e di bevande alcoliche, di cui all&#8217;articolo 29, comma 2, del testo unico, almeno 60 giorni prima di iniziare l&#8217;attivit\u00e0 deve presentare all&#8217;UTF competente per territorio apposita denuncia, contenente la denominazione della ditta, la sua sede, la partita IVA, il codice fiscale e le generalit\u00e0 del rappresentante legale e dell&#8217;eventuale rappresentante negoziale, il comune, la via ed il numero civico o la localit\u00e0 in cui si trova l\u2019esercizio o l&#8217;istituendo deposito, nonch\u00e9 la capacit\u00e0 di stoccaggio del medesimo&#8221; aggiunge l&#8217;associazione di categoria. <\/p>\n<p>&#8220;Agli effetti della suddetta norma, costituisce esercizio di vendita anche l&#8217;insieme degli apparecchi automatici, non installati in apposito locale adibito esclusivamente alla vendita al minuto, gestiti da un medesimo soggetto nell&#8217;\u00e0mbito di uno stesso comune. Con circolare 18 marzo 1996, n. 73\/D, il Ministero delle Finanze ha chiarito che sono tenuti a presentare la denuncia di cui all&#8217;art. 29, comma 2, del testo unico ed a munirsi della licenza prevista al successivo comma 4 del medesimo articolo anche coloro che effettuano la somministrazione di bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico, in quanto esercenti attivit\u00e0 di vendita ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287. Ed ha precisato che gli esercenti, a scopo di vendita, di depositi di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra ed i commercianti all&#8217;ingrosso di tali prodotti, esenti, a norma del comma 3, lettera e),del citato art. 29 dall&#8217;obbligo della presentazione di denuncia di deposito, sono tenuti, a norma del comma 2 del medesimo articolo, a presentare denuncia di esercizio di vendita ed a munirsi della relativa licenza&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Savona. &#8220;Sono giunte da alcuni titolari di pubblici esercizi e negozi di alimentari alcune richieste di precisazioni circa l\u2019attualit\u00e0 della previsione di cui all\u2019art. 29, comma 2, del Testo Unico delle accise, approvato con D. 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