{"id":209539,"date":"2012-01-19T18:30:30","date_gmt":"2012-01-19T17:30:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=209539"},"modified":"2012-01-20T11:17:28","modified_gmt":"2012-01-20T10:17:28","slug":"calcio-prende-a-pugni-e-ferisce-un-avversario-con-un-oggetto-tagliente-marjan-zefi-squalificato-per-cinque-anni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2012\/01\/calcio-prende-a-pugni-e-ferisce-un-avversario-con-un-oggetto-tagliente-marjan-zefi-squalificato-per-cinque-anni\/","title":{"rendered":"Calcio, prende a pugni e ferisce un avversario con un oggetto tagliente: Marjan Zefi squalificato per cinque anni"},"content":{"rendered":"<p><strong>Varazze<\/strong>. Non potr\u00e0 scendere in campo per cinque anni, fino al 18 gennaio 2017. Marjan Zefi, calciatore del Varazze Don Bosco, \u00e8 stato individuato quale unico responsabile dei fatti avvenuti domenica al Gambino di Arenzano, al termine della partita tra la sua squadra e la Dianese.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_840\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_840\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">\u201cAl termine della gara \u2013 si legge nella motivazione del comunicato ufficiale della Figc \u2013 una volta raggiunti gli spogliatoi si scagliava contro alcuni giocatori della squadra avversaria, colpendone uno violentemente con un pugno al volto; successivamente si recava nel proprio spogliatoio, ove prendeva un oggetto tagliente, con la cui lama feriva alla nuca un altro calciatore avversario, provocandogli un evidente taglio\u201d.<\/p>\n<p>\u201cVeniva bloccato ed allontanato \u2013 prosegue il comunicato \u2013 grazie al provvidenziale intervento dei calciatori presenti. In conseguenza del fatto lesivo il giocatore della Dianese ferito alla nuca si recava presso il pronto soccorso dell\u2019ospedale di Imperia ove i sanitari diagnosticavano la \u2018ferita lacera \u2013 contusa cuoio capelluto\u2019 che gli veniva suturata e medicata con attestazione di prognosi pari a giorni sette. Al di l\u00e0 delle non gravissime conseguenze lesive cagionate con la sconsiderata condotta posta in essere dal calciatore, evidentemente in un momento di stato d\u2019ira, ma con la coscienza e l\u2019accettazione del rischio di mettere a repentaglio l\u2019incolumit\u00e0 fisica dell\u2019avversario, si rileva comunque l\u2019estrema gravit\u00e0 e pericolosit\u00e0 dell\u2019azione violenta messa in atto che, proprio per la sua modalit\u00e0 di esecuzione, desta particolare allarme sociale nel mondo calcistico e che, soprattutto, avrebbe potuto comportare conseguenze lesive ben pi\u00f9 gravi di quelle effettivamente concretizzatesi e che, verosimilmente e per fortuna, non sono si sono verificate grazie all\u2019intervento dei giocatori di entrambe le squadre presenti negli spogliatoi\u201d.<\/p>\n<p>\u201cOnde poter determinare la sanzione ritenuta equa ed appropriata \u2013 sottolinea il giudice sportivo \u2013 in relazione al comportamento di cui si \u00e8 reso tristemente protagonista il giocatore Marjan Zefi, occorre ora analizzare il pericoloso gesto d\u2019impeto del capitano del Varazze, al fine di poter valutare la particolare gravit\u00e0 e pericolosit\u00e0 della summenzionata condotta violenta, connotata da dolo intenzionale ed in assoluto contrasto con il rispetto dell\u2019integrit\u00e0 fisica altrui e dello stesso bene della vita che trovano sempre ampia tutela nell\u2019ordinamento sportivo nazionale, che \u00e8 bene sottolinearlo, \u00e8 di natura settoriale e di diretta derivazione dell\u2019ordinamento generale dello Stato con tutte le conseguenze logico-giuridiche che ne conseguono, soprattutto per quanto concerne la tutela della salute come fondamentale diritto dell\u2019individuo\u201d.<\/p>\n<p>\u201cNel caso in questione le lesioni sono state poste in essere al termine della gara \u2013 prosegue -: il calciatore Marjan Zefi prima sferra un violento pugno nell\u2019occhio ad un avversario, e poi rientra nel suo spogliatoio per afferrare un oggetto tagliente che utilizza come arma mettendo in scena un vero e proprio agguato in danno di un altro calciatore avversario che fortunatamente ferisce solo di striscio grazie all\u2019intervento dei giocatori presenti\u201d.<\/p>\n<p>\u201cE\u2019 evidente, dunque \u2013 ribadisce il giudice -, come il capitano del Varazze abbia agito senza che vi fosse alcun rapporto di funzionalit\u00e0 con il giuoco, addirittura, quando i giocatori avevano gi\u00e0 raggiunto gli spogliatoi; ne consegue che nella fattispecie la gara sportiva ha rappresentato la mera occasione per cagionare l\u2019evento lesivo. Importante ribadire, a tal proposito, che il presupposto fondamentale dell\u2019attivit\u00e0 sportiva \u00e8 quello dedicato alla valorizzazione dei principi di lealt\u00e0, correttezza e rispetto per la salute umana, ai quali tutti i soggetti praticanti si devono ispirare in ogni rapporto di natura agonistica e,comunque riferibile all\u2019attivit\u00e0 sportiva in genere (amatoriale, dilettantistica o professionistica che sia)\u201d.<\/p>\n<p>\u201cNon vi \u00e8 dubbio, in definitiva \u2013 afferma il giudice nel comunicato -, dunque che il gesto di cui si \u00e8 reso responsabile il calciatore Marjan Zefi, peraltro capitano della squadra, al di l\u00e0 delle effettive conseguenze lesive cagionate, \u00e8 molto grave evidenziando una pericolosa attitudine verso inaccettabili ed incontrollabili condotte violente che l\u2019ordinamento sportivo ripugna fermamente. Alla luce delle summenzionate motivazioni si ritiene che nel caso in questione la sanzione equa ed appropriata per il comportamento del calciatore Marjan Zefi non pu\u00f2 che essere quella corrispondente al massimo editale della pena prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, e cio\u00e8 di cinque anni\u201d.<\/p>\n<p>\u201cOccorre, tuttavia \u2013 evidenzia il giudice -, tener conto del fatto che il predetto calciatore nelle passate stagioni sportive, disputate nei campionati liguri, non ha mai riportato squalifiche per comportamenti violenti o comunque tali da far emergere una personalit\u00e0 incline alla violenza, per cui in considerazione della funzione rieducativa della pena finalizzata al reinserimento sociale e soprattutto della mancanza di precedenti specifici si ritiene di non applicare l\u2019ulteriore sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc\u201d.<\/p>\n<p>\u201cE\u2019 evidente \u2013 conclude \u2013 che la squalifica in questione comporta delusione e rammarico per l\u2019allontanamento dall\u2019attivit\u00e0 sportiva svolta per passione da un giovane calciatore, ma nel contempo la sanzione deve, oltre che prevenire condotte e reazioni cos\u00ec gravi e violente, anche tutelare il fondamentale bene della vita e dell\u2019integrit\u00e0 fisica altrui, che non pu\u00f2 essere mai messa in discussione ed in pericolo da gesti incontrollati in relazione ad una qualsiasi partita di calcio\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Varazze. 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