{"id":209539,"date":"2012-01-19T18:30:30","date_gmt":"2012-01-19T17:30:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=209539"},"modified":"2012-01-20T11:17:28","modified_gmt":"2012-01-20T10:17:28","slug":"calcio-prende-a-pugni-e-ferisce-un-avversario-con-un-oggetto-tagliente-marjan-zefi-squalificato-per-cinque-anni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2012\/01\/calcio-prende-a-pugni-e-ferisce-un-avversario-con-un-oggetto-tagliente-marjan-zefi-squalificato-per-cinque-anni\/","title":{"rendered":"Calcio, prende a pugni e ferisce un avversario con un oggetto tagliente: Marjan Zefi squalificato per cinque anni"},"content":{"rendered":"<p><strong>Varazze<\/strong>. Non potr\u00e0 scendere in campo per cinque anni, fino al 18 gennaio 2017. Marjan Zefi, calciatore del Varazze Don Bosco, \u00e8 stato individuato quale unico responsabile dei fatti avvenuti domenica al Gambino di Arenzano, al termine della partita tra la sua squadra e la Dianese.<\/p>\n<p>&#8220;Al termine della gara &#8211; si legge nella motivazione del comunicato ufficiale della Figc &#8211; una volta raggiunti gli spogliatoi si scagliava contro alcuni giocatori della squadra avversaria, colpendone uno violentemente con un pugno al volto; successivamente si recava nel proprio spogliatoio, ove prendeva un oggetto tagliente, con la cui lama feriva alla nuca un altro calciatore avversario, provocandogli un evidente taglio&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;Veniva bloccato ed allontanato &#8211; prosegue il comunicato &#8211; grazie al provvidenziale intervento dei calciatori presenti. In conseguenza del fatto lesivo il giocatore della Dianese ferito alla nuca si recava presso il pronto soccorso dell&#8217;ospedale di Imperia ove i sanitari diagnosticavano la &#8216;ferita lacera &#8211; contusa cuoio capelluto&#8217; che gli veniva suturata e medicata con attestazione di prognosi pari a giorni sette. Al di l\u00e0 delle non gravissime conseguenze lesive cagionate con la sconsiderata condotta posta in essere dal calciatore, evidentemente in un momento di stato d\u2019ira, ma con la coscienza e l\u2019accettazione del rischio di mettere a repentaglio l&#8217;incolumit\u00e0 fisica dell&#8217;avversario, si rileva comunque l&#8217;estrema gravit\u00e0 e pericolosit\u00e0 dell&#8217;azione violenta messa in atto che, proprio per la sua modalit\u00e0 di esecuzione, desta particolare allarme sociale nel mondo calcistico e che, soprattutto, avrebbe potuto comportare conseguenze lesive ben pi\u00f9 gravi di quelle effettivamente concretizzatesi e che, verosimilmente e per fortuna, non sono si sono verificate grazie all&#8217;intervento dei giocatori di entrambe le squadre presenti negli spogliatoi&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;Onde poter determinare la sanzione ritenuta equa ed appropriata &#8211; sottolinea il giudice sportivo &#8211; in relazione al comportamento di cui si \u00e8 reso tristemente protagonista il giocatore Marjan Zefi, occorre ora analizzare il pericoloso gesto d&#8217;impeto del capitano del Varazze, al fine di poter valutare la particolare gravit\u00e0 e pericolosit\u00e0 della summenzionata condotta violenta, connotata da dolo intenzionale ed in assoluto contrasto con il rispetto dell&#8217;integrit\u00e0 fisica altrui e dello stesso bene della vita che trovano sempre ampia tutela nell&#8217;ordinamento sportivo nazionale, che \u00e8 bene sottolinearlo, \u00e8 di natura settoriale e di diretta derivazione dell&#8217;ordinamento generale dello Stato con tutte le conseguenze logico-giuridiche che ne conseguono, soprattutto per quanto concerne la tutela della salute come fondamentale diritto dell\u2019individuo&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;Nel caso in questione le lesioni sono state poste in essere al termine della gara &#8211; prosegue -: il calciatore Marjan Zefi prima sferra un violento pugno nell&#8217;occhio ad un avversario, e poi rientra nel suo spogliatoio per afferrare un oggetto tagliente che utilizza come arma mettendo in scena un vero e proprio agguato in danno di un altro calciatore avversario che fortunatamente ferisce solo di striscio grazie all&#8217;intervento dei giocatori presenti&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;E\u2019 evidente, dunque &#8211; ribadisce il giudice -, come il capitano del Varazze abbia agito senza che vi fosse alcun rapporto di funzionalit\u00e0 con il giuoco, addirittura, quando i giocatori avevano gi\u00e0 raggiunto gli spogliatoi; ne consegue che nella fattispecie la gara sportiva ha rappresentato la mera occasione per cagionare l&#8217;evento lesivo. Importante ribadire, a tal proposito, che il presupposto fondamentale dell&#8217;attivit\u00e0 sportiva \u00e8 quello dedicato alla valorizzazione dei principi di lealt\u00e0, correttezza e rispetto per la salute umana, ai quali tutti i soggetti praticanti si devono ispirare in ogni rapporto di natura agonistica e,comunque riferibile all&#8217;attivit\u00e0 sportiva in genere (amatoriale, dilettantistica o professionistica che sia)&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;Non vi \u00e8 dubbio, in definitiva &#8211; afferma il giudice nel comunicato -, dunque che il gesto di cui si \u00e8 reso responsabile il calciatore Marjan Zefi, peraltro capitano della squadra, al di l\u00e0 delle effettive conseguenze lesive cagionate, \u00e8 molto grave evidenziando una pericolosa attitudine verso inaccettabili ed incontrollabili condotte violente che l&#8217;ordinamento sportivo ripugna fermamente. Alla luce delle summenzionate motivazioni si ritiene che nel caso in questione la sanzione equa ed appropriata per il comportamento del calciatore Marjan Zefi non pu\u00f2 che essere quella corrispondente al massimo editale della pena prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, e cio\u00e8 di cinque anni&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;Occorre, tuttavia &#8211; evidenzia il giudice -, tener conto del fatto che il predetto calciatore nelle passate stagioni sportive, disputate nei campionati liguri, non ha mai riportato squalifiche per comportamenti violenti o comunque tali da far emergere una personalit\u00e0 incline alla violenza, per cui in considerazione della funzione rieducativa della pena finalizzata al reinserimento sociale e soprattutto della mancanza di precedenti specifici si ritiene di non applicare l&#8217;ulteriore sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;E\u2019 evidente &#8211; conclude &#8211; che la squalifica in questione comporta delusione e rammarico per l\u2019allontanamento dall\u2019attivit\u00e0 sportiva svolta per passione da un giovane calciatore, ma nel contempo la sanzione deve, oltre che prevenire condotte e reazioni cos\u00ec gravi e violente, anche tutelare il fondamentale bene della vita e dell\u2019integrit\u00e0 fisica altrui, che non pu\u00f2 essere mai messa in discussione ed in pericolo da gesti incontrollati in relazione ad una qualsiasi partita di calcio&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Varazze. 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