{"id":20908,"date":"2008-02-07T17:56:05","date_gmt":"2008-02-07T16:56:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/2008\/02\/07\/il-lastrico-solare\/"},"modified":"2008-02-08T09:08:19","modified_gmt":"2008-02-08T08:08:19","slug":"il-lastrico-solare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2008\/02\/il-lastrico-solare\/","title":{"rendered":"Il lastrico solare"},"content":{"rendered":"<p>E\u2019 il manufatto di copertura dell\u2019edificio, normalmente fornito di impermeabilizzazione e con pavimento piano. Pu\u00f2 essere accessibile o inaccessibile. Pu\u00f2 essere di propriet\u00e0 comune dei condomini ed usato da tutti , da uno soltanto o da una parte di condomini. Pu\u00f2 essere di propriet\u00e0 esclusiva, anche di chi non possiede altro nel condominio. Il lastrico pu\u00f2 avere o non avere il parapetto. Questa prerogativa concide spesso con la possibile accessibilit\u00e0 o meno allo stesso. Coincide spesso con la propriet\u00e0 del solo lastrico la possibilit\u00e0 comunemente detta \u201cdiritto di sopralzo\u201d. Quando il lastrico solare \u00e8 propriet\u00e0 comune dei condomini il diritto di sopralzo spetta al proprietario dell\u2019ultimo piano sottostante. Per i lastrici solari non \u00e8 applicabile l\u2019art. 1125 c.c. ma saranno applicabili caso per caso gli art. 1123 (1\u00b0 e ultimo comma) o l\u2019art. 1126 cod.civ.<br>\nAlcuni esempi pratici.<br>\n1) Nel caso di lastrico solare inaccessibile, e rientrante tra i beni  comuni ai sensi dell\u2019 art. 1117 c.c.,   le spese di  riparazione e ricostruzione vanno ripartite tra tutti i condomini, secondo la quota di compropriet\u00e0 di ciascuno, questo quando funge da copertura a tutte le propriet\u00e0  esclusive  presenti nel condominio.<br>\n2) Qualora il lastrico, sempre inaccessibile, funga da copertura ad una parte soltanto di queste propriet\u00e0 esclusive , la spesa sar\u00e0 ripartita solo tra questi condomini (ultimo comma dell\u2019 art.1123 c.c.) .<br>\n3) Nel caso di lastrico solare accessibile, fornito di parapetti,  utilizzabile da tutti condomini , la ripartizione delle spese avverr\u00e0 tra tutti i condomini col criterio del 1\u00b0 comma dell\u2019 art. 1123 c.c.-<br>\n4) Qualora trattasi di lastrico solare sempre accessibile ma di uso esclusivo di un  condomino o di un gruppo di condomini trover\u00e0 applicazione l\u2019 art. 1126, dove tutti i condomini che usano il lastrico parteciperanno ad 1\/3 della spesa secondo la loro quota millesimale di propriet\u00e0 ( rilevabile solitamente dalla Tabella A) , mentre ai restanti 2\/3 della spesa parteciperanno i soli  condomini le cui propriet\u00e0 sono coperte dal lastrico.<br>\nRileva altres\u00ec l\u2019esigenza di verificare ai fini della ripartizione dei 2\/3    l\u2019effettiva proiezione verticale verso il basso al fine di rilevare se risultano coperte anche parti di edificio , non di propriet\u00e0 esclusiva , ed altre eventualmente non di compendio del condominio.<br>\nUna breve nota a margine: il legislatore attribuisce presuntivamente all\u2019uso 1\/3 del degrado e ai fattori naturali i 2\/3, e vuole che nelle stesse proporzioni siano ripartite le spese di riparazione e ricostruzione. Al riguardo la ( Cass., con sentenza n.2988 del 12\/03\/1993)  ribadisce che il non uso del lastrico da parte del condomino per propria volont\u00e0 o per inerzia , non autorizza l\u2019 esonero dal terzo della spesa, perch\u00e8 quello che conta \u00e8 solo l\u2019esistenza del diritto di uso esclusivo.<br>\nSi rammenta l\u2019esigenza di verificare il contenuto del regolamento contrattuale , anche detto  convenzionale, per verificare un\u2019eventuale  dettato derogabile al riguardo.<br>\nAspetto interessante che tratteremo in seguito \u00e8 la responsabilit\u00e0 per i danni e a chi compete l\u2019 iniziativa di manutenzione.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_922\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_922\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p align=\"left\" data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\"><em>In collaborazione con il <a href=\"http:\/\/www.anaciliguria.it\" target=\"_blank\">Centro Studi Anaci Liguria<\/a>. Invia a <a href=\"mailto:redazione@ivg.it\">redazione@ivg.it<\/a> le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti pi\u00f9 interessanti saranno trattati e riscontrati con appositi articoli in questa rubrica.<br>\n<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E\u2019 il manufatto di copertura dell\u2019edificio, normalmente fornito di impermeabilizzazione e con pavimento piano. Pu\u00f2 essere accessibile o inaccessibile. Pu\u00f2 essere di propriet\u00e0 comune dei condomini ed usato da tutti , da uno soltanto o da una parte di condomini. Pu\u00f2 essere di propriet\u00e0 esclusiva, anche di chi non possiede altro nel condominio. 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