{"id":207588,"date":"2011-12-16T11:33:43","date_gmt":"2011-12-16T10:33:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=207588"},"modified":"2011-12-16T15:51:23","modified_gmt":"2011-12-16T14:51:23","slug":"se-il-dipendente-fa-le-corna-lira-e-il-diritto-di-critica-del-datore-di-lavoro-sono-legittimi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2011\/12\/se-il-dipendente-fa-le-corna-lira-e-il-diritto-di-critica-del-datore-di-lavoro-sono-legittimi\/","title":{"rendered":"Se il dipendente fa le &#8220;corna&#8221;, l&#8217;ira e il diritto di critica del datore di lavoro sono legittimi"},"content":{"rendered":"<p><strong>Pietra Ligure<\/strong>. Era in uno stato d&#8217;ira causato dall&#8217;aver sorpreso la dipendente-socia della sua cooperativa, che si era messa in malattia, a svolgere le stesse mansioni per un&#8217;impresa concorrente. E&#8217; questa, in sintesi, la motivazione per la quale il datore di lavoro che aveva pubblicato su Facebook la foto della sua dipendente mentre guidava un&#8217;ambulanza della Croce Rossa, in ore notturne per un&#8217;urgenza, quando risultava ufficialmente assente dal lavoro per malattia, \u00e8 stato assolto.<\/p>\n<p>La sentenza di assoluzione (&#8220;perch\u00e9 il fatto non sussiste&#8221;) \u00e8 stata pronunciata nel novembre scorso dal giudice dell&#8217;udienza preliminare Fiorenza Giorgi che ora ha reso note le motivazioni. Le premesse prese in considerazione dal giudice sono che &#8220;la dipendente era socia di una cooperativa e con questa aveva sottoscritto un patto di non concorrenza e che la signora era assente dal lavoro per malattia e per questa ragione era sottoposta ad una cura che influenzava la capacit\u00e0 di guidare&#8221;. Per queste ragioni quando, la sera del 12 luglio del 2009, il datore di lavoro, notando la dipendente guidare l&#8217;ambulanza ed aveva &#8220;ritenuto di documentare un comportamento schiettamente inadempiente della socia&#8221; aveva espresso il suo &#8220;legittimo diritto di critica&#8221;.<\/p>\n<p>Spiega infatti il giudice: &#8220;il datore di lavoro ha riferito un fatto vero, non privo di rilevante interesse pubblico e lo ha fatto in maniera ironica&#8221;. Inoltre la sentenza ha tenuto conto del &#8220;tradimento&#8221; della dipendente che ha suscitato nel suo capo &#8220;uno stato d&#8217;ira&#8221;. Si legge nella motivazione: &#8220;Ha inserito la foto e le frasi incriminate sul web a poche ore di distanza dall&#8217;incontro con la presunta parte offesa ed \u00e8 quindi ragionevole che versasse in uno stato d&#8217;ira di cui all&#8217;esimente speciale prevista dal secondo comma dell&#8217;articolo 599 codice penale&#8221;.<\/p>\n<p>L'&#8221;arrabbiatura&#8221; insomma era giustificata dal fatto che la socia lavoratrice fosse stata sorpresa a prestare servizio per una diretta concorrente della cooperativa di cui era socia nonostante avesse dichiarato di non essere in grado di svolgere questo tipo di lavoro.<\/p>\n<p>L&#8217;episodio incriminato era successo nei pressi dell&#8217;ospedale Santa Corona, nell&#8217;estate del 2009, il presidente della cooperativa aveva &#8220;pizzicato&#8221; sul fatto la guidatrice, a bordo di un&#8217;ambulanza della Cri di Ceriale, e l&#8217;aveva ritratta con la fotocamera. L&#8217;episodio era poi rimbalzato su due mezzi di informazione ed il presidente della coop sociale, assistito dall&#8217;avvocato Giovanni Maglione, era cos\u00ec stato denunciato dalla diretta interessata per diffamazione a mezzo stampa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pietra Ligure. Era in uno stato d&#8217;ira causato dall&#8217;aver sorpreso la dipendente-socia della sua cooperativa, che si era messa in malattia, a svolgere le stesse mansioni per un&#8217;impresa concorrente. 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