{"id":207588,"date":"2011-12-16T11:33:43","date_gmt":"2011-12-16T10:33:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=207588"},"modified":"2011-12-16T15:51:23","modified_gmt":"2011-12-16T14:51:23","slug":"se-il-dipendente-fa-le-corna-lira-e-il-diritto-di-critica-del-datore-di-lavoro-sono-legittimi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2011\/12\/se-il-dipendente-fa-le-corna-lira-e-il-diritto-di-critica-del-datore-di-lavoro-sono-legittimi\/","title":{"rendered":"Se il dipendente fa le &#8220;corna&#8221;, l&#8217;ira e il diritto di critica del datore di lavoro sono legittimi"},"content":{"rendered":"<p><strong>Pietra Ligure<\/strong>. Era in uno stato d\u2019ira causato dall\u2019aver sorpreso la dipendente-socia della sua cooperativa, che si era messa in malattia, a svolgere le stesse mansioni per un\u2019impresa concorrente. E\u2019 questa, in sintesi, la motivazione per la quale il datore di lavoro che aveva pubblicato su Facebook la foto della sua dipendente mentre guidava un\u2019ambulanza della Croce Rossa, in ore notturne per un\u2019urgenza, quando risultava ufficialmente assente dal lavoro per malattia, \u00e8 stato assolto.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_306\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_306\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">La sentenza di assoluzione (\u201cperch\u00e9 il fatto non sussiste\u201d) \u00e8 stata pronunciata nel novembre scorso dal giudice dell\u2019udienza preliminare Fiorenza Giorgi che ora ha reso note le motivazioni. Le premesse prese in considerazione dal giudice sono che \u201cla dipendente era socia di una cooperativa e con questa aveva sottoscritto un patto di non concorrenza e che la signora era assente dal lavoro per malattia e per questa ragione era sottoposta ad una cura che influenzava la capacit\u00e0 di guidare\u201d. Per queste ragioni quando, la sera del 12 luglio del 2009, il datore di lavoro, notando la dipendente guidare l\u2019ambulanza ed aveva \u201critenuto di documentare un comportamento schiettamente inadempiente della socia\u201d aveva espresso il suo \u201clegittimo diritto di critica\u201d.<\/p>\n<p>Spiega infatti il giudice: \u201cil datore di lavoro ha riferito un fatto vero, non privo di rilevante interesse pubblico e lo ha fatto in maniera ironica\u201d. Inoltre la sentenza ha tenuto conto del \u201ctradimento\u201d della dipendente che ha suscitato nel suo capo \u201cuno stato d\u2019ira\u201d. Si legge nella motivazione: \u201cHa inserito la foto e le frasi incriminate sul web a poche ore di distanza dall\u2019incontro con la presunta parte offesa ed \u00e8 quindi ragionevole che versasse in uno stato d\u2019ira di cui all\u2019esimente speciale prevista dal secondo comma dell\u2019articolo 599 codice penale\u201d.<\/p>\n<p>L'\u201darrabbiatura\u201d insomma era giustificata dal fatto che la socia lavoratrice fosse stata sorpresa a prestare servizio per una diretta concorrente della cooperativa di cui era socia nonostante avesse dichiarato di non essere in grado di svolgere questo tipo di lavoro.<\/p>\n<p>L\u2019episodio incriminato era successo nei pressi dell\u2019ospedale Santa Corona, nell\u2019estate del 2009, il presidente della cooperativa aveva \u201cpizzicato\u201d sul fatto la guidatrice, a bordo di un\u2019ambulanza della Cri di Ceriale, e l\u2019aveva ritratta con la fotocamera. L\u2019episodio era poi rimbalzato su due mezzi di informazione ed il presidente della coop sociale, assistito dall\u2019avvocato Giovanni Maglione, era cos\u00ec stato denunciato dalla diretta interessata per diffamazione a mezzo stampa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pietra Ligure. Era in uno stato d\u2019ira causato dall\u2019aver sorpreso la dipendente-socia della sua cooperativa, che si era messa in malattia, a svolgere le stesse mansioni per un\u2019impresa concorrente. 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