{"id":206806,"date":"2011-12-04T16:14:30","date_gmt":"2011-12-04T15:14:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=206806"},"modified":"2011-12-04T22:10:39","modified_gmt":"2011-12-04T21:10:39","slug":"no-ai-pettegolezzi-in-ufficio-la-cassazione-ha-detto-stop-allo-sport-preferito-negli-ambienti-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2011\/12\/no-ai-pettegolezzi-in-ufficio-la-cassazione-ha-detto-stop-allo-sport-preferito-negli-ambienti-di-lavoro\/","title":{"rendered":"No ai pettegolezzi in ufficio: la Cassazione ha detto stop allo sport preferito negli ambienti di lavoro"},"content":{"rendered":"<p>A volte le sentenze della Cassazione penale possono far sorridere, eppure riguardano situazioni che potrebbero capitare \u2013 o essere capitate \u2013 a molti. Come quella classificata col n.44940 del 2 dicembre 2011 e che riguarda il pettegolezzo sulla vita privata e sessuale dei colleghi: insomma, lo sport preferito negli ambienti di lavoro, e a cui la Suprema Corte ha posto un giro di vite sancendo la parola  \u201cfine\u201d.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_614\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_614\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">\u201cCon questa sentenza \u2013 commenta Giovanni D\u2019Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale \u201cTutela del Consumatore\u201d di Italia dei Valori e fondatore dello \u201cSportello dei Diritti\u201d \u2013  la Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la condanna emessa dalla Corte di appello di Torino nei riguardi di un impiegato che ha divulgato in ufficio informazioni private di una collega, acquisite e raccolte tramie un investigatore privato. Sul tema, stabilisce la Suprema Corte, c\u2019\u00e8 parecchia ipocrisia ma il pettegolezzo sulle relazioni in ufficio viola la privacy di chi si trova al centro delle chiacchiere. La quinta sezione penale, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto l\u2019uomo e l\u2019investigatore, colpevoli del reato di diffamazione, sottolineando che \u2018all\u2019elemento materiale del delitto di diffamazione, non \u00e8 dubbio che la diffusione all\u2019interno del ristretto ambito lavorativo della notizia della esistenza di una relazione, sentimentale e sessuale, clandestina tra due impiegati pu\u00f2 avere natura diffamatoria, specie se uno dei due \u00e8 sposato. E\u2019 pur vero che la condotta adulterina fu, nel caso di specie, addebitata, al suo amante (l\u2019unico che fosse coniugato), ma \u00e8 altrettanto vero, che la riprovazione sociale (anche se, spesso, materiata da una non trascurabile dose di ipocrisia) colpisce, solitamente, in casi del genere, entrambi i partner, d\u2019altronde, anche in assenza di valutazioni morali da parte di terzi, fatti del genere sono oggetto di malevolo pettegolezzo\u2019\u201d.<\/p>\n<p>Sul fronte della privacy Piazza Cavour ha spiegato che \u201cil trattamento dei dati personali, effettuato da un soggetto privato per fini esclusivamente personali \u00e8 soggetto alle disposizioni della normativa sulla privacy, tanto se i dati siano destinati a una comunicazione sistematica, quanto se siano destinati alla diffusione. E, in tal caso, \u00e8 necessario il consenso dell\u2019interessato\u201d.<\/p>\n<p>Secondo la ricostruzione dei fatti, dopo aver raccolto i dati, il protagonista della vicenda aveva cominciato a spargere la voce, con tanto di lettera al direttore della filiale, che la dipendente della banca avesse una relazione con un collega sposato. La voce era arrivata infine anche alla consorte di lui, che aveva minacciato azioni ritorsive. La vicenda \u00e8 finita in un\u2019aula di giustizia. Se la 007 \u00e8 stata condannata ad un anno di reclusione (pena sospesa) per violazione della privacy \u201cper avere trattato dati non pertinenti ed eccedenti le finalit\u00e0 dell\u2019incarico\u201d (Corte appello di Torino, maggio 2010), il cliente della banca \u00e8 stato condannato ad un anno e 2 mesi anche per il reato di diffamazione (anche in questo caso \u00e8 scattata la sospensione condizionale). Entrambi sono stati condannati a sborsare alla dipendente della banca una provvisionale di 10 mila euro per i danni arrecati. Inutile il ricorso in Cassazione volto a ridimensionare le rispettive responsabilit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A volte le sentenze della Cassazione penale possono far sorridere, eppure riguardano situazioni che potrebbero capitare \u2013 o essere capitate \u2013 a molti. 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