{"id":206794,"date":"2011-12-03T18:47:11","date_gmt":"2011-12-03T17:47:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=206794"},"modified":"2011-12-03T19:08:24","modified_gmt":"2011-12-03T18:08:24","slug":"flirt-in-ufficio-vietato-parlarne-la-cassazione-sentenzia-pettegolezzi-sono-contro-la-privacy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2011\/12\/flirt-in-ufficio-vietato-parlarne-la-cassazione-sentenzia-pettegolezzi-sono-contro-la-privacy\/","title":{"rendered":"Flirt in ufficio, vietato parlarne. La cassazione sentenzia: &#8220;Pettegolezzi sono contro la privacy&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><strong>Genova<\/strong>. C\u2019\u00e8 chi dice che \u00e8 lo sport preferito negli ambienti di lavoro, e invece sembra che questo piacere debba finire. Stop ai pettegolezzi in ufficio. Lo intima la Cassazione, precisando che le relazioni tra colleghi devono rimanere rigorosamente top secret e non possono essere oggetto di \u201cpettegolezzo\u201d.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_682\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_682\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Sul tema, riconosce la Suprema Corte, c\u2019\u00e8 parecchia \u201cipocrisia\u201d ma il pettegolezzo sulle relazioni in ufficio viola la privacy di chi si trova al centro delle chiacchiere. In questo modo, la Quinta sezione penale ha convalidato una condanna per violazione della privacy e per diffamazione nei confronti di C. R., un 62enne cliente di una filiale di una banca di Torino che, dopo aver ripetutamente corteggiato senza successo una dipendente dell\u2019istituto di credito, D. R., aveva assoldato una 007 della Holmes Investigazioni, C.C., per spiare tutti i movimenti dell\u2019amata.<br>\nDopo aver raccolto i dati, aveva cominciato a spargere la voce, con tanto di lettera al direttore della filiale, che la dipendente della banca avesse una relazione con un collega sposato. La voce era arrivata infine anche alla consorte di lui, che aveva minacciato azioni ritorsive. <\/p>\n<p>La vicenda \u00e8 finita in un\u2019aula di giustizia. Se la 007 \u00e8 stata condannata ad un anno di reclusione (pena sospesa) per violazione della privacy \u201cper avere trattato dati non pertinenti ed eccedenti le finalit\u00e0 dell\u2019incarico\u201d (Corte appello di Torino, maggio 2010), il cliente della banca C. R. \u00e8 stato condannato ad un anno e 2 mesi anche per il reato di diffamazione (anche in questo caso \u00e8 scattata la sospensione condizionale). Entrambi sono stati condannati a sborsare alla dipendente della banca una provvisionale di 10 mila euro per i danni arrecati. Inutile il ricorso in Cassazione volto a ridimensionare le rispettive responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p> La Cassazione \u2013 sentenza 44940 \u2013 ha evidenziato che \u201cnon vi \u00e8 dubbio che la diffusione, all\u2019interno del ristretto ambito lavorativo della notizia della esistenza di una relazione, sentimentale e sessuale, clandestina tra due impiegati pu\u00f2 avere natura diffamatoria, specie se uno dei due \u00e8 sposato. E\u2019 pur vero \u2013 aggiungono gli \u2018ermellini\u2019 \u2013 che la condotta adulterina fu, nel caso di specie, addebitata non all\u2019impiegata ma al suo amante (l\u2019unico che fosse coniugato) ma \u00e8 altrettanto vero che la riprovazione sociale (anche se spesso materiata da una non trascurabile dose di ipocrisia), colpisce, solitamente, in casi del genere, entrambi i partner, d\u2019altronde, anche in assenza di valutazioni morali da parte di terzi, fatti del genere sono oggetto di malevolo pettegolezzo\u201d.<br>\nLa difesa del cliente respinto ha tentato anche la carta del diritto di critica. <\/p>\n<p>\u201cChe la donna \u2013 scrivono gli \u2018ermellini\u2019 \u2013 avesse una relazione con un collega, che portasse minigonne vistose o vestisse in modo, secondo C. R., non appropriato, non si vede in che maniera potesse riguardare, non si vuol dire la \u2018salus rei publicae\u2019, ma nemmeno il rendimento professionale della donna. Come cliente \u2013 concede la Cassazione \u2013 C. R. avrebbe potuto lamentarsi delle vere o pretese defaillance professionali dell\u2019impiegata, se esse lo avessero danneggiato, ma non si vede quale rilievo possano avere avuto, per C.R. e per la ristretta comunit\u00e0 dei colleghi di D. R., le sue vicende personali, sentimentali e sessuali\u201d. La Cassazione ricorda a C. R. che si \u00e8 salvato da una condanna per stalking solo perch\u00e9 i fatti si sono svolti prima dell\u2019entrata in vigore della legge. E, a futura memoria, piazza Cavour ricorda che \u201cil codice della privacy si prefigge lo scopo di tutelare quei dati personali quali le convinzioni politiche, religiose, filosofiche, i gusti sessuali anche nei suoi aspetti patologici (pedofilia, sadomasochismo..)\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Genova. C\u2019\u00e8 chi dice che \u00e8 lo sport preferito negli ambienti di lavoro, e invece sembra che questo piacere debba finire. Stop ai pettegolezzi in ufficio. Lo intima la Cassazione, precisando che le relazioni tra colleghi devono rimanere rigorosamente top secret e non possono essere oggetto di \u201cpettegolezzo\u201d. Sul tema, riconosce la Suprema Corte, c\u2019\u00e8 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":13744,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[4459,3826],"class_list":["post-206794","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","tag-cassazione","tag-ufficio","post_cat_citta-andora"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/206794","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/13744"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=206794"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/206794\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=206794"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=206794"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=206794"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}