{"id":20655,"date":"2008-02-01T07:52:08","date_gmt":"2008-02-01T06:52:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/2008\/02\/01\/regione-approvata-la-legge-sulla-disciplina-alberghiera\/"},"modified":"2008-02-01T18:03:31","modified_gmt":"2008-02-01T17:03:31","slug":"regione-approvata-la-legge-sulla-disciplina-alberghiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2008\/02\/regione-approvata-la-legge-sulla-disciplina-alberghiera\/","title":{"rendered":"Regione, approvata la legge sulla disciplina alberghiera"},"content":{"rendered":"<p><strong>[thumb:5327:l]Regione<\/strong>. Con 22 voti a favore e 5 contrari \u00e8 stato approvato il disegno di legge: &#8220;Misure di salvaguardia e valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell&#8217;offerta turistico ricettiva negli strumenti urbanistici comunali&#8221;. In dettaglio i i contenuti del disegno di legge. Alberghi, villaggi alberghi e motel sono soggetti a vincolo di destinazione d&#8217;uso ed entro un anno i Comuni ne effettuano il censimento, distinguendo tra strutture ricettive di qualit\u00e0 o per le quali \u00e8 possibile valorizzazione, ed altre inadeguate, la cui presenza sul mercato \u00e8 insostenibile e che possono quindi essere liberate dal vincolo.<br \/>\nIn entrambi i casi il Comune adotta apposita modifica dello strumento urbanistico vigente.<br \/>\nA tale procedura partecipano i soggetti interessati. Il censimento \u00e8 da interpretarsi in senso dinamico. Il mancato censimento da parte dei Comuni abilita i soggetti interessati a chiedere l&#8217;intervento della Regione in via sostitutiva. Per chi ha ottenuto la trasformazione dell&#8217;albergo in residenza, sono previsti aumenti di costi di costruzione che vanno a confluire in un fondo regionale a sostegno degli investimenti di quelli impegnati nel processo di valorizzazione.<br \/>\nPer gli alberghi di capienza superiore a 50 posti letto, anzich\u00e9 25 camere come invece prevedeva la legge prima dell&#8217;emendamento, il cambio d&#8217;uso \u00e8 subordinato alla stipula di una convenzione che assicura che una percentuale pari al 30 per cento della superficie residenziale sia riservata a prima casa per i residenti. La norma transitoria incentiva il recupero di alberghi chiusi da almeno quattro anni all&#8217;entrata in vigore della legge: i Comuni possono prevedere la parziale trasformazione d&#8217;uso fino al trenta per cento della superficie complessiva in funzioni non turistico ricettive, se il proprietario contestualmente si impegna a riqualificare e riattivare la funzione alberghiera del restante 70 per cento per almeno vent&#8217;anni.<br \/>\nIl testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, intende disciplinare l&#8217;offerta turistica esercitata attraverso le strutture ricettive, quelle balneari e i centri di immersione e di addestramento subacqueo. In particolare si disciplina l&#8217;attivit\u00e0 di tutte le strutture ricettive alberghiere che, oltre agli alberghi veri e propri, comprendono anche locande e residenze turistico alberghiere e residenze d&#8217;epoca.<br \/>\nLe residenze turistico alberghiere devono fornire alloggio ai clienti in almeno sette unit\u00e0 abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto cottura. E&#8217; consentita la presenza di camere tipo albergo, non dotate di cucina o posto cottura, purch\u00e9 non superino il 30% della capacit\u00e0 ricettiva. Queste strutture devono essere costituite da un&#8217;unica unit\u00e0 immobiliare, anche articolata in pi\u00f9 edifici, e non possono essere oggetto di successivi mutamenti di destinazione d&#8217;uso in residenza, anche in assenza di opere edilizie.<br \/>\nLe locande forniscono alloggio in camere (da tre a sei) , anche dotate di accessori, escluse cucina o posto cottura, devono per\u00f2 avere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari e fornire i servizi previsti dal regolamento.<br \/>\nSono strutture ricettive all&#8217;aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalit\u00e0 al pubblico in aree idonee, recintate ed attrezzate per fornire alloggio, in villaggi turistici e in campeggi.<br \/>\nLa nuova legge disciplina anche anche case per ferie, ostelli per la giovent\u00f9, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, bed &amp; breakfast, case e appartamenti per vacanze, aree di sosta, mini aree di sosta e agriturismo e la nuova tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico.<br \/>\nUna novit\u00e0 \u00e8 la classificazione per le strutture balneari (stabilimenti, spiagge libere attrezzate, spiagge libere, spiagge asservite): 5 livelli contrassegnati dall&#8217;attribuzione di stelle marine (da una a cinque). Anche i centri di immersione e di addestramento subacqueo iscritti al registro delle imprese sono riconosciuti imprese turistiche.<br \/>\nLe strutture balneari possono esercitare l&#8217;attivit\u00e0 anche al di fuori della stagione estiva per fare elioterapia o altri servizi connessi al benessere della persona e al tempo libero, attivit\u00e0 disciplinate da un regolamento specifico. L&#8217;attivit\u00e0 di somministrazione di alimenti e bevande \u00e8 subordinata all&#8217;effettivo esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 prevalente.<br \/>\nIn ogni Provincia, viene istituito un comitato tecnico con funzioni di consulenza alla Regione per la predisposizione, tra l&#8217;altro, dell&#8217;elenco delle caratteristiche di qualit\u00e0, che consentir\u00e0 di misurare e valutare il livello di decoro delle strutture. I comitati svolgono inoltre funzioni di supporto alle Province. Le funzioni amministrative previste da questa legge, se non espressamente mantenute dalla Regione, sono attribuite alle Province competenti per territorio.<br \/>\nLa Giunta regionale, sentite le Province, l&#8217;Anci e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive balneari pi\u00f9 rappresentativi a livello regionale, dopo il parere della commissione consiliare competente, approva i regolamenti di attuazione del testo unico che definiscono i servizi, i requisiti tecnico estetici, i requisiti igienico sanitari, le dotazioni e le caratteristiche che devono possedere le strutture turistico ricettive e balneari trattate dalla legge, e che devono essere forniti dalle stesse.<\/p>\n<p>Il dibattito in aula \u00e8 stato particolarmente lungo. Nelle dichiarazioni di voto Matteo Marcenaro (Udc) ha criticato i vincoli sui campeggi e il fatto che si gettino in un unico calderone tutti i comuni e tutte le strutture turistiche della Liguria. &#8220;Per quanto migliorata &#8211; ha osservato &#8211; la legge presenta aspetti faragginosi che non andranno certo a semplificare il lavori di comuni e albergatori&#8221;.<br \/>\nFranco Orsi (Forza Italia) ha criticato l&#8217;approccio alla legge che comunque ha giudicato notevolmente migliorata rispetto ai suoi contenuti originali.<br \/>\n&#8220;E&#8217; una riforma di ampia portata per il rilancio del turismo, che abroga di colpo una ventina di leggi esistenti e in grado di riformare diversi aspetti della materia che in questi anni hanno frenato la qualit\u00e0 della nostra offerta ricettiva&#8221; ha commentato l&#8217;assessore regionale Margherita Bozzano. &#8220;La qualificazione dell&#8217;offerta ricettiva turistica rappresenta, infatti &#8211; ha proseguito l&#8217;assessore &#8211; la condizione necessaria, per permettere al turismo ligure di confrontarsi e di competere con le mete turistiche concorrenti, sempre pi\u00f9 numerose in un mercato globale in cui bisogna saper cogliere velocemente le nuove tendenze. Un ruolo di particolare importanza e&#8217; attribuito alle Province, attualmente delegate alla classificazione e alla gestione delle tariffe delle strutture alberghiere e all&#8217;aria aperta che, in base a quanto previsto nel testo, sono chiamate a svolgere nuove funzioni&#8221;.<br \/>\n&#8220;I punti fondamentali del testo di legge sulla classificazione approvato riguardano, oltre ai regolamenti intesi come strumenti di semplificazione e delegificazione &#8211; ha affermato Margherita Bozzano &#8211; la riforma della normativa per le strutture ricettive all&#8217;aria aperta, il varo di una norma che consenta (analogamente a quanto \u00e8 gi\u00e0 possibile per i bed&amp;breakfast) la gestione delle strutture di affittacamere (dotate di un massimo di tre camere) in una forma non imprenditoriale, la promozione e la valorizzazione da parte del sistema regionale dell&#8217;offerta degli appartamenti ammobiliati e affittati ai turisti. Una specifica disposizione della legge impone ai Comuni di integrare i propri strumenti urbanistici per la creazione di aree di sosta per camper e autocaravan&#8221;.<br \/>\n&#8220;Novit\u00e0 in arrivo anche per gli stabilimenti balneari, spiagge libere e attrezzate &#8211; conclude l&#8217;assessore &#8211; attraverso un sistema di classificazione basato sulle stelle, in questo caso marine, come gli alberghi e per i centri di immersione e addestramento subacqueo che potranno diventare imprese turistiche.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[thumb:5327:l]Regione. Con 22 voti a favore e 5 contrari \u00e8 stato approvato il disegno di legge: &#8220;Misure di salvaguardia e valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell&#8217;offerta turistico ricettiva negli strumenti urbanistici comunali&#8221;. In dettaglio i i contenuti del disegno di legge. 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