{"id":194912,"date":"2011-10-03T18:13:04","date_gmt":"2011-10-03T16:13:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=194912"},"modified":"2011-10-04T10:14:45","modified_gmt":"2011-10-04T08:14:45","slug":"savona-truffa-allexpo-del-2000-la-cassazione-condanna-la-pubblicitalia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2011\/10\/savona-truffa-allexpo-del-2000-la-cassazione-condanna-la-pubblicitalia\/","title":{"rendered":"Savona, truffa all\u2019Expo del 2000: la Cassazione condanna la Pubblicitalia"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona.<\/strong> Se alle fiere, o alle esposizioni di merce, i clienti vengono truffati nell&#8217;acquisto di prodotti da venditori che non hanno le carte in regola, come l&#8217;iscrizione alla Camera di commercio, il risarcimento dei danni patiti lo deve pagare l&#8217;organizzatore dell&#8217;evento espositivo. <\/p>\n<p>Lo sottolinea la Cassazione. In particolare la Suprema Corte &#8211; con la sentenza n\u00b0 19802 &#8211; ha dato ragione ad una signora di Savona, Luigina G., che all&#8217;Expo di Savona el 2000 aveva dato un acconto sul prezzo definitivo di una merce che le sarebbe stata consegnata in seguito e che invece non le fu mai recapitata in casa. <\/p>\n<p>Il venditore che aveva affittato lo stand nel quale Luigina aveva fatto il suo acquisto, era risultato non pi\u00f9 reperibile, non risultava iscritto alla Camera di Commercio e aveva fornito una partita Iva appartenente a una ditta fallita. <\/p>\n<p>Nei giorni dell&#8217;Expo aveva truffato anche altri compratori. Per ottenere il risarcimento del danno la signora aveva citato in giudizio la Pubblicitalia, la societ\u00e0 che aveva organizzato l&#8217;esposizione in questione. <\/p>\n<p>In primo grado il tribunale aveva negato il diritto al risarcimento ma poi, la Corte d&#8217;appello di Genova, nel 2009, aveva condannato la societ\u00e0 chiamata in giudizio. Senza successo la Pubblicitalia ha fatto ricorso alla Suprema Corte sostenendo di non poter essere chiamata a rifondere i danni al posto del venditore-truffatore. <\/p>\n<p>Ma i supremi giudici gli hanno risposto che dall&#8217;esame &#8220;delle dichiarazioni rese dallo stesso titolare della Pubblicitalia&#8221; \u00e9 stato accertato che &#8220;l&#8217;iscrizione delle ditte partecipanti alla manifestazione era avvenuta senza alcun controllo sui dati dalle stesse comunicate, mentre una condotta normalmente diligente avrebbe imposto l&#8217;esibizione e la verifica del certificato d&#8217;iscrizione alla Camera di Commercio, delle partite Iva e di quant&#8217;altro fosse necessario ad attestare l&#8217;esistenza e la titolarit\u00e0 della ditta&#8221;. <\/p>\n<p>La Pubblicitalia \u00e8 stata condannata anche a pagare 2.200 euro per le spese del procedimento in Cassazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Savona. Se alle fiere, o alle esposizioni di merce, i clienti vengono truffati nell&#8217;acquisto di prodotti da venditori che non hanno le carte in regola, come l&#8217;iscrizione alla Camera di commercio, il risarcimento dei danni patiti lo deve pagare l&#8217;organizzatore dell&#8217;evento espositivo. Lo sottolinea la Cassazione. In particolare la Suprema Corte &#8211; con la sentenza [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":13744,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[4459,7562,600],"class_list":["post-194912","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronaca","tag-cassazione","tag-expo-savona","tag-truffa","post_cat_citta-andora"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/194912","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/13744"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=194912"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/194912\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=194912"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=194912"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=194912"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}