{"id":122916,"date":"2010-12-07T16:04:59","date_gmt":"2010-12-07T15:04:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=122916"},"modified":"2010-12-08T21:05:46","modified_gmt":"2010-12-08T20:05:46","slug":"piano-casa-la-regione-risponde-a-legambiente-ci-sono-limiti-quantitativi-e-qualitatitvi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2010\/12\/piano-casa-la-regione-risponde-a-legambiente-ci-sono-limiti-quantitativi-e-qualitatitvi\/","title":{"rendered":"Piano casa, la Regione risponde a Legambiente: \u201cCi sono limiti quantitativi e qualitatitvi\u201d"},"content":{"rendered":"<p><strong>Regione.<\/strong> La Regione Liguria ed in particolare l\u2019assessore regionale all\u2019urbanistica Marylin Fusco risponde alle osservazioni di Legambiente sul Piano casa varato dall\u2019ente regionale. La Regione ricorda l\u2019intesa sottoscritta dal Governo e dalle Regioni per varare misure di contrasto alla crisi economica volte ad agevolare il riavvio dell\u2019attivit\u00e0 edilizia attraverso la regolamentazione da parte delle Regioni dei seguenti interventi edilizi: ampliamento di edifici residenziali uni-bifamiliari esistenti aventi volumetria non superiore a 1000 metri cubi, al contempo finalizzati a migliorare anche la loro qualit\u00e0 architettonica o energetica; demolizione-ricostruzione con ampliamento fino al 35% dei volumi esistenti aventi finalit\u00e0 di miglioramento della qualit\u00e0 architettonica, dell\u2019efficienza energetica e comportanti utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e progettati secondo criteri di sostenibilit\u00e0 ambientale; la disciplina di tali interventi edilizi non pu\u00f2 riferirsi ad edifici abusivi ed interessare immobili ubicati nei centri storici o in aree soggette a vincoli di inedificabilit\u00e0 assoluta.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_88\" style=\";\">\n                        <script>\n\n                                if (!(document.getElementById(\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_88\").offsetParent === null)) {\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], 'div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_88').\n                                        defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                        addService(googletag.pubads()).\n                                        setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                        setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n\n                                } else {\n\n                                    document.getElementById(\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_88\").remove();\n\n                                }\n\n\n                        <\/script>\n                    <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">\u201cI contenuti della disciplina regionale in argomento traggono fondamento dalla suddetta Intesa avente carattere contingente e straordinario, ed al contempo contraddistinta dalla previsione, in caso di mancata approvazione delle leggi regionali entro il termine di novanta giorni dalla sua sottoscrizione, dalla possibilit\u00e0 di esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato\u201d afferma la Fusco.<\/p>\n<p>\u201cSono stati disciplinati gli interventi edilizi di ampliamento di costruzioni esistenti al 30 giugno 2009 aventi volumetria non superiore a 1000 metri cubi a totale o prevalente destinazione residenziale entro i limiti quantitativi stabiliti, la<br>\ndemolizione-ricostruzione con incremento fino al 35% del volume esistente avente ad oggetto edifici definibili \u201cincongrui\u201d<\/p>\n<p>\u201cRelativamente al tema degli abusi edilizi sulla costa si premette che la realt\u00e0 ligure, fortunatamente, non \u00e8 caratterizzata da fenomeni di abusivismo consistente in interi insediamenti abusivi e in lottizzazioni abusive in senso stretto realizzate in assenza di tutti gli standard urbanistici, bens\u00ec dalla presenza di abusi edilizi prevalentemente circoscritti a porzioni di fabbricati, e cio\u00e8 consistenti in cambi d\u2019uso di locali accessori, ampliamenti di singoli vani, difformit\u00e0 edilizie nell\u2019esecuzione dei lavori.Pertanto non corrisponde ai contenuti della legge n. 49 e della sua modifica approvata dalla Giunta Regionale venerd\u00ec 3 dicembre, il giudizio di \u201cpremio dell\u2019abusivismo generalizzato\u201d e di sovvertimento \u201cdi ogni regola collettiva al servizio di interessi speculativi\u201d, senza entrare nel merito degli apprezzamenti di natura politica espressi nel documento a riferimento\u201d.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 specificamente tale legge regionale e la sua proposta di modifica, non \u201cannulla la legislazione esistente in campo di urbanistica, difesa del suolo e patrimonio culturale\u201d, bens\u00ec, come gi\u00e0 in precedenza specificato, si d\u00e0 carico:<br>\na) di mantenere un\u2019ampia serie di casi in cui gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali sono a priori preclusi (vedasi articolo 5 e, in particolare, la nuova formulazione del relativo comma 1, lettera c)); b) di sostituire la definizione di \u201cedificio incongruo\u201d di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera c) con quella di \u201cedifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e\/o ambientale\u201d al fine di ridurre i margini di discrezionalit\u00e0 dei Comuni e degli operatori nel riconoscere la sussistenza di tale presupposto fondamentale per la corretta applicazione degli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di cui agli articoli 6 e 7, al contempo introducendo ex novo specifici limiti di tetto massimo della volumetria degli edifici esistenti suscettibili di detti interventi (articolo 6, comma 1: 2.000 metri cubi e articolo 7, comma 1: 10.000 metri cubi) al fine di evitare il rischio di applicazione nei confronti di edifici di grandi dimensioni ovvero di complessi edilizi che per la loro riqualificazione richiederebbero operazioni di organico riassetto urbanistico attraverso l\u2019utilizzo degli ordinari strumenti attuativi; c) di definire il concetto di \u201csito\u201d, introducendo la nuova lettera g) nel contesto dell\u2019articolo 2, comma 1 recante le definizioni per l\u2019applicazione della legge n. 49 mutuandola dalle indicazioni gi\u00e0 fornite con la circolare regionale del 28 dicembre 2009, proprio al fine di evitare fenomeni di delocalizzazione delle volumetrie demolite in aree funzionali soltanto agli interessi privati dell\u2019operatore (al riguardo si fa notare che ove la delocalizzazione avvenga al di fuori del sito l\u2019approvazione del relativo intervento \u00e8 soggetta a Conferenza di Servizi ai sensi dell\u2019articolo 59 della l.r.n. 36\/1997 e s.m., supportata da adempimenti di pubblicit\u00e0-partecipazione e dal coinvolgimento del Consiglio Comunale e della Provincia, salvi i casi in cui gli interventi di ricostruzione avvengano in attuazione della disciplina comunale sulla sostituzione edilizia gi\u00e0 contenuta nel vigente strumento urbanistico); d) di introdurre nella nuova formulazione dell\u2019articolo 7 concernente gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione diversa di quella residenziale sia il divieto di assentire il mutamento di destinazione d\u2019uso in residenza, sia il divieto di successivo mutamento di destinazione d\u2019uso per 20 anni degli immobili oggetto di tali operazioni, proprio al fine di evitare fenomeni di speculazione immobiliare attraverso l\u2019applicazione del Piano Casa.<\/p>\n<p>Con riferimento ai rilievi critici concernenti la prevista possibilit\u00e0 di ampliamento di manufatti esistenti destinati ad attivit\u00e0 artigianali ed industriali di cui al nuovo articolo 3bis si fa presente che il relativo campo di applicazione risulta circoscritto ai manufatti aventi le destinazioni produttive sopra indicate e che sono ubicati in aree aventi gi\u00e0 attualmente destinazione urbanistica produttiva; la percentuale massima di ampliamento assentibile \u00e8 contenuta nel\u00a0 20% della volumetria esistente, con fissazione anche di un tetto massimo di incremento realizzabile pari a 1000 metri cubi in rapporto al fatto che i manufatti esistenti destinati ad attivit\u00e0 produttive hanno di solito di dimensioni notevoli; gli interventi di ampliamento devono essere finalizzati allo sviluppo dell\u2019attivit\u00e0 produttiva con contestuale ammodernamento tecnologico degli impianti ovvero al miglioramento degli ambienti di lavoro nonch\u00e9 al miglioramento dell\u2019inserimento paesistico-ambientale delle costruzioni; l\u2019attuatore degli interventi sopra indicati \u00e8 obbligato a mantenere la destinazione d\u2019uso dell\u2019edificio ampliato per 20 anni mediante sottoscrizione di un atto d\u2019obbligo da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di fine lavori, a garanzia dell\u2019osservanza del vincolo in caso di successiva alienazione dell\u2019edificio.<\/p>\n<p>Per quanto concerne la prevista facolt\u00e0 dei Comuni di assumere, entro 45 giorni dall\u2019entrata in vigore della legge regionale di modifica del Piano Casa, una deliberazione di indirizzo per l\u2019applicazione di interventi di demolizione e ricostruzione di cui agli articoli 6 e 7, si segnala che tale facolt\u00e0 (peraltro gi\u00e0 esercitata nel frattempo da alcuni Comuni) corrisponde all\u2019esigenza di fornire agli uffici comunali ed agli operatori interessati elementi pi\u00f9 certi per riconoscere la sussistenza delle condizioni specificate nella nuova formulazione dell\u2019articolo 2, lettera c) che giustificano operazioni di riqualificazione, urbanistica, architettonica o ambientale.<\/p>\n<p>\u201cAlla luce degli elementi in precedenza illustrati che specificano i numerosi limiti quantitativi, qualitativi e prestazionali presenti nelle disposizioni di che trattasi a presidio dei valori del territorio ligure, appaiono non fondate le preoccupazioni espresse nel documento di Legambiente che paventano il passaggio ad una urbanistica volta a tutelare gli interessi privati, a scapito di quelli pubblici di tutela e riqualificazione del territorio e con rischi di consumo di aree libere a danno del verde, del paesaggio e dell\u2019ambiente\u201d prosegue la Fusco.<\/p>\n<p>\u201cInfine, con riferimento alla critica di mancata introduzione nella legge Piano Casa di norme sia di semplificazione burocratica e sia di integrazione della disciplina edilizia con la normativa dell\u2019efficienza energetica, si\u00a0 fa presente che tale obiettivo \u00e8 gi\u00e0 stato in buona parte assolto con l\u2019emanazione della legge regionale n. 16\/2008 e s.m., recante la \u201cDisciplina dell\u2019attivit\u00e0 edilizia\u201d in attuazione del DPR n. 380\/2001 e s.m. (Testo Unico Edilizia), la quale contiene avanzate disposizioni di semplificazione edilizia in raccordo con la normativa di natura paesistica ed ambientale (ci si riferisce, in particolare, alle procedure semplificate per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili) disposizioni alle quali la l.r. n. 49\/2009 nel relativo articolo 8 fa rinvio\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Regione. La Regione Liguria ed in particolare l\u2019assessore regionale all\u2019urbanistica Marylin Fusco risponde alle osservazioni di Legambiente sul Piano casa varato dall\u2019ente regionale. 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