
Regione. Bocciatura della Corte Costituzionale per una parte della legge regionale sulle autostrade, quella del 6 agosto 2009, n. 30. La Consulta ha infatti dichiarato illegittimo l’art 7 della normativa varata dalla Regione Liguria, che stabiliva “la promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale, nella parte in cui consente di assoggettare a VIA regionale i progetti di opere infrastrutturali relativi anche alle autostrade”.
Illegittimi anche gli artt. 5, commi 2 e 3, 6, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Liguria n. 30 del 2009. E’ invece inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Liguria n. 30 del 2009, promossa, in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., con riferimento alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. E’ la direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.