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Pagamento rate: il mancato rispetto delle scadenze

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Una delle domande più frequenti che ci vengono poste, riguarda gli eventi connessi al mancato pagamento delle rate di un finanziamento. A tale fine ritengo sia importante segnalare che il mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate, determina innanzitutto a carico del consumatore maggiori oneri per l’applicazione da parte del creditore di interessi di mora, la cui misura è indicata nella documentazione precontrattuale e/o nel contratto.

In questi casi, in base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gli intermediari finanziari (quindi tutti gli enti che erogano danaro alla propria clientela), possono chiederne la risoluzione: l’evento può comportare la richiesta immediata di pagamento del capitale residuo e degli oneri accessori secondo le formalità di rito.

Ulteriore conseguenza da tenere in considerazione attiene alla possibilità da parte delle banche e degli intermediari finanziari di segnalare il consumatore ai sistemi di informazione creditizia e finanziaria (n.d.r. Centrale dei rischi), come cliente non affidabile: circostanza che può ostacolare la possibilità di ricorrere successivamente a richieste di finanziamento.

Nei contratti di mutuo, il mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il consumatore conserva il diritto di pagare le somme dovute alle scadenze prestabilite. Anche in questo caso è prevista l’applicazione di interessi di mora, come contrattualmente previsto: qualora i ritardi si siano verificati per sette volte, anche non consecutive, la banca può chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento.

Per quanto attiene invece, in via generale, le modalità di segnalazione e conservazione delle informazioni nei sistemi di referenza creditizia gestiti da soggetti privati, in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, può risultare utile ricordare il contenuto del Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004 e sue successive integrazioni :
– quando si determina un ritardo nel pagamento delle rate, l’interessato ha diritto di essere avvertito e ha la possibilità di far valere notizie a lui favorevoli. Le informazioni relative al primo ritardo potranno essere comunicate ai “sistemi di informazioni creditizie” solo dopo che sia decorso un periodo di almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento, o in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate.
– per quanto riguarda invece i tempi di conservazione dei dati stessi, il Codice determina le seguenti modalità:
– a) richieste di finanziamento: conservazione per 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda o 1 mese in caso di diniego della richiesta o rifiuto della stessa ad opera del cliente;
– b) morosità fino a due 2 rate: qualora siano sanate, le informazioni creditizie di tipo negativo vengono conservate per 12 mesi a decorrere dalla registrazione della loro regolarizzazione;
– c) morosità superiori a 2 rate: qualora siano sanate, le informazioni creditizie di tipo negativo vengono conservate per 24 mesi a decorrere dalla registrazione della loro regolarizzazione;
– d) eventi negativi: la conservazione delle informazioni di tipo negativo su inadempimenti non regolarizzati, possono essere conservate per un massimo di 3 anni dalla scadenza del contratto , o dalla data successiva in cui è cessato il rapporto o vi è stato un aggiornamento per effetto di accordi sul rimborso.
– e) eventi positivi: le notizie positive relative a contratti senza inadempimenti sono conservate solo con il consenso. La loro conservazione scende gradualmente a 3 anni.

Lorenzo Ossum
ossum@ivg.it

Redazione
4 Dicembre 2008 alle 12:19
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