Accade sovente nei condomini che gli utilizzi impropri di parti condominiali da parte degli occupanti il condominio (proprietari, inquilini, parenti in comodato ecc.), ad esempio l’utilizzo di una parte del terrazzo condominiale con apposizione di manufatti, vasi tavoli, sedie o di un sottoscala con posticce chiusure in legno o anche solo cartone, o tratti di vani corridoio box con posizionamenti di ferri per biciclette o scaffali per damigiane, oppure tratti di cortile occupati da legna, manufatti, attrezzatura varia (i casi sono tantissimi e a volte anche sorprendenti), vengano contestati in assemblea ma poi si indugi circa le iniziative da intraprendere.
La S.C. ha chiarito che rientrano nelle attribuzioni di cui al punto 4 dell’art. 1130 del cod.civ. le azioni possessorie. Va detto che sia la azione di reintegrazione che quella di manutenzione sono soggette ad un termine assai breve, pena la loro improponibilità, ovvero un anno decorrente rispettivamente dal sofferto spoglio (o dalla sua scoperta se questo sia avvenuto in modo occulto) e dall’avvenuta turbativa.
L’Amministratore che, venuto a conoscenza, lasci trascorrere un anno dall’inizio dello spoglio ovvero della turbativa, e non abbia assunto provvedimenti, rischia di vedersi contestata un’inadempienza contrattuale. Infatti accade quasi sempre che l’assemblea si “svegli” a pochi giorni dal termine possibile per una seria e predisposta azione legale e che l’amministratore diventi il “capro espiatorio”.
E’ allora opportuno che l’amministratore si attivi per tempo, agendo di sua iniziativa, salvo poi far ratificare il proprio operato in una prossima assemblea, esprimendo a verbale le motivazioni che hanno determinato la sua attività e lasciando infine a questa la scelta per l’azione di rivendica quale unica responsabile in caso di decadenza o prescrizione.
In collaborazione con il Centro Studi Anaci Liguria, a cura di Ivano Rozzi. Invia a redazione@ivg.it le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti più interessanti saranno trattati con appositi articoli in questa rubrica.