Regione. E’ stata presentata oggi dal consigliere regionale Ezio Chiesa del Partito Democratico una proposta di legge alle Camere affinché nei soprassuoli di boschi e pascoli percorsi dal fuoco si possano cacciare, ad esempio, cinghiali, caprioli, daini, camosci, cervi, colombacci, beccacce, allodole. L’iniziativa normativa “Modifica all’articolo 10 della legge 21 novembre 2000 numero 353”, sottoscritta anche dai colleghi del centrosinistra Lorenzo Basso, Ubaldo Benvenuti, Michele Boffa, Fabio Broglia, Luigi Cola, Antonino Miceli, Minella Mosca, Vito Vattuone, Moreno Veschi, punta a cambiare la “Legge quadro in materia d’incendi boschivi”, che in queste zone danneggiate dai roghi vieta anche l’attività venatoria per dieci anni.
Le prescrizioni della legge 353 nazionale hanno lo scopo di contribuire a creare le condizioni per una ricrescita spontanea dei boschi distrutti dal fuoco e per rigenerare l’habitat naturale dove la fauna stanziale possa ritornare a vivere. Ma Chiesa sottolinea che il no all’esercizio della caccia può produrre una serie di problemi legati alla riproduzione del manto vegetale nelle aree percorse da incendi laddove sono molto diffusi gli ungulati selvatici.
“Può accadere infatti” spiega il consigliere Ezio Chiesa, “che la presenza di cinghiali, caprioli, daini, camosci e cervi ostacoli la crescita delle piccole piante e dei germogli, rendendo più ardua la ricostituzione dell’ambiente naturale, non più esistente a causa del fuoco. Si determina in questo modo una situazione anomala rispetto alla finalità della legge, che vieta il pascolo agli animali domestici, ma non contiene alcuna misura per impedire i danni alla ricrescita del bosco da parte degli ungulati selvatici.”
Questo problema ha conosciuto dimensioni più ampie con l’aumentare della presenza degli ungulati selvatici nell’intero territorio della Liguria e ha eguale portata anche nelle zone che sono oggetto di normale sfruttamento forestale da parte dei silvicoltori. Da queste considerazioni nasce la proposta di prevedere che il divieto di caccia nei soprassuoli colpiti da incendi per dieci anni non valga per gli ungulati, modificando di conseguenza il comma 1 dell’articolo 10 della legge 353/2000.
“Riteniamo inoltre” sottolinea Chiesa, “che il divieto all’esercizio della attività venatoria previsto abbia la finalità di tutelare in particolare la fauna selvatica stanziale, il cui habitat naturale è stato percorso dal fuoco e che deve essere ricostruito spontaneamente, per permettere un ripopolamento di specie animali autoctone. Da questa valutazione ne deriva che non sussistano analoghe e particolari esigenze di tutela per quanto riguarda l’avifauna migratoria, ovvero gli uccelli migratori, per i quali non vi è un legame così diretto con uno specifico ambiente come nel caso della fauna stanziale.”