
[thumb:2006:l]Regione. I cittadini liguri non dovranno più presentare alle rispettive aziende sanitarie locali il rinnovo dell’autocertificazione del reddito per ottenere l’esenzione del ticket farmaceutico e diagnostico. Lo ha deciso la Giunta regionale ligure su proposta dell’assessore alla Salute, Claudio Montaldo, accogliendo le richieste manifestate da coloro che avevano incontrato disagi in occasione della prima scadenza per la presentazione delle autocertificazioni avvenuta lo scorso anno, per le code agli sportelli e gli spostamenti necessari a raggiungere i punti di raccolta.
“Visto che la maggior parte dei cittadini – ha sottolineato l’assessore alla Salute, Claudio Montaldo – non subisce nel tempo variazioni di reddito che determinano una variazione dello status di avente diritto, abbiamo ritenuto opportuno disporre che l’autocertificazione una volta presentata, continui ad avere validità, senza necessità di rinnovo, sia per non gravare ulteriormente la popolazione, sia per non appesantire il lavoro delle ASL”.
Decade dunque l’obbligo per i liguri, che intendono usufruire del beneficio dell’esenzione del ticket, di inviare ogni anno la certificazione. Soltanto coloro che subiranno una qualche variazione nel reddito o nella composizione del nucleo familiare dichiarato, che dia luogo alla decadenza dello status di avente diritto, dovranno comunicarla.
Si ricorda inoltre che il diritto all’esenzione del ticket per reddito o condizione economica si ha per le prestazioni farmaceutiche per soggetti con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro, disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, lavoratori in mobilità e familiari a carico, lavoratori in cassaintegrazione straordinaria e familiari a carico.
Per quanto riguarda invece le prestazioni specialistiche-ambulatoriali hanno diritto all’esenzione:
cittadini di età inferiore ai 6 anni e superiore ai 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98; titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31, incrementato fino a 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,14 euro per ogni figlio a carico.