Liguria. E’ gelo tra il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e il sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco. A scatenare la polemica due sentenze del Cds arrivate la scorsa settima che hanno fatto cantare vittoria al sindacato dei pompieri che ha rilasciato dichiarazioni all’Adnkronos il 28 aprile, nelle quali diceva che era stato “ribaltato quanto era stato affermato dai giudici di primo grado, i quali avevano erroneamente sostenuto che, nell’ambito delle operazioni di ricerca delle persone scomparse, il potere di coordinamento sarebbe spettato al soccorso alpino anche in presenza di
amministrazioni pubbliche, e in particolare del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pertanto in materia di coordinamento delle operazioni di ricerca delle persone scomparse, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non può essere subordinato ai volontari del soccorso alpino e quindi ritenuto pienamente legittimi i piani sulla ricerca delle persone scomparse predisposti dalle prefetture di Piacenza e Terni”.
Un concetto che oggi è stato smentito dal presidente del Cnsas Pier Giorgio Baldracco, in un chiaro comunicato: “Le sentenze richiamate sono state emesse dal Consiglio di Stato a conclusione dell’iter giudiziario innescato da due esposti di sezioni territoriali del C.N.S.A.S. con i quali erano stati impugnati innanzi ai competenti Tar il piano di coordinamento per la ricerca di persone scomparse emanato dalla Prefettura di Reggio Emilia e il protocollo operativo sottoscritto dalla Prefettura di Terni e il locale Corpo provinciale dei Vigili del Fuoco per l’affidamento a questi ultimi delle operazioni di ricerca e soccorso di persone anche in montagna e in ambiente cosiddetto impervio, poiché, assegnando ad altri organismi il coordinamento delle operazioni in via generale, erano stati ritenuti non conformi alle leggi n. 74/2001, art. 1, comma 2, e n. 289/2002, art. 80, che sulla base della comprovata esperienza e prassi di decenni di storia, hanno stabilito che ‘Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al Cnsas del Cal ed
al Bergrettungs – Dienst (Brd) dell’Alpenverein Sudtirol (Avs). Al Cnsas ed al Brd spetta il
coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità'”.
E prosegue: “Riconoscendo la fondatezza della posizione del C.N.S.A.S., Il Consiglio di Stato, con definitiva pronuncia (conforme, nelle due sentenze), ha stabilito che il problema posto dal C.N.S.A.S. è stato risolto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.u. del 1° febbraio 2013, adottata previa intesa in seno alla Conferenza Unificata (dove siedono tutte le Amministrazioni centrali insieme alle Regioni e alle rappresentanze dei diversi Enti Locali) e munita del vaglio preventivo di legittimità della Corte dei Conti, che al punto 2.3.2 ha affermato che “la ricerca di persone disperse nell’ambiente montano, ipogeo, o impervio, è specificatamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, art. 1, comma 2, e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico”.
Il presidente Cnsas conclude: “E’ evidente che qualunque diversa interpretazione non possa neanche essere presa in considerazione perché contrastante con il contenuto delle sentenze e vada energicamente stigmatizzata in quanto, anziché rivolta all’unico e comune obiettivo della migliore e più efficace tutela della vita umana, appare alimentata da rivendicazioni identitarie prive di fondamento e foriere unicamente di rischi per la pubblica e privata incolumità”.
