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Detrazione fiscale del 36%: a chi spetta la presentazione

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Si discute se l’amministratore abbia o meno l’obbligo di presentare la detrazione fiscale in assenza di una puntuale volontà dell’assemblea che glielo indichi. Essendo la detrazione fiscale una possibilità offerta a tutti i condomini e visto che la mancata comunicazione al Centro Operativo di Pescara avrebbe effetti penalizzanti nei confronti dei condomini contribuenti che si troverebbero esclusi dal beneficio fiscale, l’amministratore che intenda applicare nel suo mandato la necessaria professionalità e coscienziosità nella cura degli interessi dei propri mandanti deve istruire la pratica, indipendentemente dalla decisione assembleare e dall’incarico specificatamente attribuito.
Ulteriormente al riguardo si osserva che, essendo il condominio una realtà dinamica, con anche il succedersi tra condomini, ed essendo la detrazione fiscale trasmissibile tra venditore e acquirente, quest’ultimo potrebbe trovarsi in itinere ai lavori e relativo pagamento senza poter godere del beneficio.
Alcuni sostengono che la delibera assunta all’unanimità possa stabilire il non dover procedere dell’amministratore all’espletamento della pratica. Su questo rimangono aperti dubbi per i motivi succitati.
E’ pur vero che di fronte all’inerzia dell’assemblea e dell’amministratore il condomino può assolvere direttamente all’invio della comunicazione che da diritto all’applicazione della detrazione fiscale, ma al riguardo dovrà provvedere ad effettuare il pagamento all’impresa esecutrice dei lavori con bonifico bancario per la quota millesimale di sua competenza. Chiaramente informando l’amministratore il quale terrà conto della posizione contabile del condomino.
Altro aspetto interessante riguarda la rispondenza tra importi indicati nella delibera assembleare inviata al Centro operativo e importi effettivamente pagati. E’ stato chiarito attraverso una circolare che qualora l’importo precedentemente comunicato venga superato, è sufficiente trasmettere la ripartizione integrativa, non con una nuova domanda ma citando nella corrispondenza quella già presentata. Ciò vale soprattutto quando l’importo, superando i 51.646 euro preveda anche l’invio della certificazione di lavoro di importo superiore per l’appunto ai 51.646 euro redatta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti o geometri, che non va ignorata inquanto considerata indispensabile per fruire della detrazione.

In collaborazione con il Centro Studi Anaci Liguria, a cura di Ivano Rozzi. Invia a redazione@ivg.it le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti più interessanti saranno trattati con appositi articoli in questa rubrica.

 

Redazione
24 Maggio 2008 alle 11:00
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