Savona. Il giudice di pace di Savona, Andrea Grammatico, ha dato ragione a Giuseppe Ellena, titolare di un esercizio commerciale di via Montenotte. Nel 2001 il commerciante fu condannato a pagare una sanzione amministrativa pari a 6 milioni di lire (1548 euro) per aver venduto funghi sott’olio con la denominazione “misto di bosco”, pur indicando con precisione sull’etichetta le specie di funghi contenuti nella confezione.
Nell’ambito di alcuni controlli effettuati all’epoca, i carabinieri del Nas individuarono le albanelle da 350 grammi sulle quali erano specificate le specie (Agaricus bisporus, Boletus edulis, Pleurotus ostreatus, Volvariella esculenta, Ploliota nameko, Lentinus edotes), le altre componenti (sale, aromi naturali, olio, aceto di vino), il peso e la scadenza. Tuttavia il termine “misto di bosco” non venne considerato idoneo a “designare inequivocabilmente una miscela di funghi”.
Il giudice di pace ha ordinato alla Camera di commercio di Savona di restituire la sanzione, accogliendo la difesa dell’avvocato Stefano Scotto, secondo il quale la denominazione “misto di bosco” indica, senza lasciare spazio ad equivoci, un insieme di specie vegetali, indicate sull’etichetta, di spontanea produzione dell’habitat boschivo.