La modalità utilizzata per diffondere i dati delle dichiarazioni dei redditi “è illegittima”. E’ quanto afferma l’Autorità Garante per la Privacy che ha concluso l’istruttoria avviata sulla diffusione, tramite il sito web dell’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani.
L’Agenzia delle Entrate, afferma il Garante, “dovrà quindi far cessare definitivamente l’indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2005”. La decisione dell’Agenzia, spiega il Garante, “contrasta con la normativa in materia”. In primo luogo, perchè il Dpr n. 600/1973 stabilisce che al direttore dell’Agenzia delle Entrate “spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore”.
Attualmente, prosegue l’Autorità, “per le dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi, la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell’Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali”.
L’inserimento dei dati in Internet, inoltre, secondo il Garante, “appare di per sè non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati”. L’uso di uno strumento come Internet rende indispensabili “rigorose garanzie a tutela dei cittadini”. L’immissione in rete generalizzata e non protetta ha, tra l’altro, “dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno. L’Autorità ha poi rilevato che non è stato chiesto al Garante il parere preventivo prescritto per legge”.
Resta fermo, si precisa poi, il “diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purchè tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge”. Il Garante inoltre avverte che l’ulteriore diffusione on line delle dichiarazioni dei redditi “può esporre a conseguenze di carattere civile e penale”, dovrà dunque essere bloccata la diffusione su tutta la rete Internet.
Secondo l’Authority va quindi “ritenuta illecita anche l’eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell’Agenzia”. La Procura di Roma acquisirà l’istruttoria del Garante e sulla base del documento e delle argomentazioni trattate si svilupperà l’indagine che potrebbe portare all’iscrizione nel registro degli indagati di chi ha autorizzato la pubblicazione in questione e che rischia quindi un procedimento per violazione della privacy.
“Con la decisione odierna il Garante ha pienamente convalidato le nostre tesi e l’azione del Codacons finalizzata a far ottenere ai cittadini il risarcimento per la privacy violata – ha commentato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – Ora i cittadini possono proseguire nelle richieste di indennizzo”. Soddisfatta l’Adoc che annuncia la nascita dell’Osservatorio per il monitoraggio “dei siti web che, nonostante la delibera del Garante, permettono ancora il prelievo dei dati sensibili. Denunceremo alla Polizia Postale tali siti, chiedendone l’oscuramento e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge”.