
[thumb:3529:l]Roma. Si sono presentate senza l’assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione e per questo motivo le donne della Lega Nord si sono viste dichiarare “inammissibile” il loro reclamo contro il mancato rispetto delle “quote rosa” nelle liste dei candidati presentate dai partiti politici per le elezioni appena svoltesi.
L’unica decisione presa dagli Uffici elettorali a proposito di quote rosa rimane, dunque, solo quella emessa lo scorso 11 marzo dall’Ufficio elettorale di Firenze – sempre su reclamo delle donne padane – aveva risposto che “l’eventuale deficit di quote rosà non comporta l’esclusione della lista” dalla competizione elettorale. In particolare, contro questa decisione dell’Ufficio elettorale di Firenze – l’unico ad essersi occupato del reclamo delle donne della Lega Nord che si erano rivolte anche ad altri 9 Uffici centrali circoscrizionali per l’elezione della Camera e ad altri 7 uffici elettorali regionali per l’elezione al Senato – hanno protestato davanti alle sezioni unite civili della Cassazione le donne della Lega Nord dell’Associazione Donne padane.
Le Sezioni unite – presiedute dal primo presidente della Suprema Corte Vincenzo Carbone – hanno bocciato il ricorso, con la sentenza 9149, per la mancanza dell’avvocato patrocinante.