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Moratoria dei mutui per le pmi

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Facendo seguito alle precedenti del 4 agosto, del 6 agosto e del 28 settembre, l’Abi ha emanato il 23 ottobre scorso una nuova circolare in cui spiega cosa per fare per la richiesta e la concessione dei benefici previsti alle pccole medie imprese relativamente alla sospensione delle rate di finanziamento, precisando che sono da tenere nettamente distinte la fase della valutazione di ammissibilità dell’impresa da quella successiva di valutazione di merito nell’accoglimento della domanda anche per permettere un adeguato monitoraggio delle operazioni.

Pertanto, a seguito della presentazione della domanda da parte dell’impresa, la banca o l’intermediario finanziario è tenuto a verificarne preliminarmente i requisiti di ammissibilità rispetto alle informazioni già in suo possesso o che acquisisce ai fini della gestione del rapporto di credito per consentire la verifica della continuità aziendale.

Nel dettaglio la circolare prevede:

– quali sono i requisiti dei soggetti che possono richiedere la sospensione dei debiti, ovvero le piccole media imprese come definite dalla normativa comunitaria che abbiano adeguate prospettive economiche di continuità aziendale e non avere rate scadute da piu di 180 giorni, o per le quali non si siano verificate le condizioni che hanno portato la loro classificazione ad incaglio. A norma della circolare la ammissione della domanda di sospensione da parte della banca risulta accolta nel termine di 30 giorni, salvo esplicito e motivato rifiuto;

– quali operazioni sono ammesse alla sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti: mutui ipotecari concessi da banche o istituti finanziari, leasing mobiliari ed immobiliari, aperture di credito a scadenza quali SBF o anticipi fatture Italia o estero;

– nel caso dei richiamati anticipi su crediti (SBF e anticipi fatture) è prevista la possibilità di procedere all’allungamento delle scadenze del credito a breve termine sino a 270 giorni;

– le operazioni atte a sostenere i processi di ricapitalizzazione delle aziende, attraverso un finanziamento dedicato specifico, e commisurato al multiplo doppio del capitale apportato dai soci.

Al fine dell’esatta comprensione della portata della iniziativa, va segnalato che è ammissibile alla richiesta di sospensiva del pagamento limitatamente la parte di rata relativa alla quota capitale: in virtù di tale disposizione deve ritenersi che la sospensione determina lo slittamento in avanti del piano di ammortamento originario per il periodo della sospensione accordata, senza ciò alterare la sequenza e l’importo delle rate stabilite contrattualmente . In ordine agli interessi, questi verranno pagati comunque alle scadenze definite dal piano di ammortamento e verranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione: come si legge nell’Avviso. In definitiva è come se venisse praticato al cliente un periodo di preammortamento (intermedio) pari alla durata della sospensione accordata.

Abi, inoltre, ha messo a disposizione degli interessati sul proprio sito internet un documento contenente le risposte alle domande ricorrenti di imprese e delle organizzazioni rappresentative di queste ultime per fornire pronto riscontro a tutte le richieste pervenute, unitamente al modello di presentazione della domanda (www.abi.it, sezione denominata Avviso comune, Sospensione debiti pmi – Archivio attuale – modulo di richiesta dei benefici per le pmi).

Lorenzo Ossum

Red.
5 Novembre 2009 alle 11:40
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