Mi scrivono diversi lettori che hanno problemi con i loro genitori perché stanno diventando anziani o perché soffrono di una qualche malattia che li debilita nel corpo o nella mente. Un lettore mi chiede come tutelare il padre che soffre di Alzheimer, seppure nella sua forma iniziale; una lettrice mi chiede cosa fare per la madre che soffre di depressione, e rifiuta le cure mediche.
Con la legge n° 6/04, entrata in vigore il 20 marzo 2004, è stata introdotta in Italia la figura dell’amministratore di sostegno per la tutela legale e la protezione delle persone che per un periodo della propria vita più o meno lungo, e quindi per motivi di infermità permanente o transitoria, non sono in grado di badare a loro stesse. Questa figura si affianca, in parte sovrapponendosi, alle figure già esistenti del tutore e del curatore, essendo tuttavia più adattabile alle esigenze di ogni singola persona.
Cerchiamo di capire come funziona e quando può essere utile. Abbiamo detto che, ogni volta che una persona (che chiameremo beneficiario) affronta dei momenti della propria vita in cui non è più capace di badare a se stessa, è possibile chiedere ad un Giudice che nomini per lei un amministratore di sostegno per assisterla. La richiesta può essere fatta dalla persona stessa, dai suoi famigliari ed in alcuni casi dall’autorità giudiziaria. L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare che ne definisce i doveri ed i poteri, oltre a stabilire la durata della nomina ove questo sia possibile; i compiti assegnati dal Giudice all’amministratore di sostegno possono riguardare anche solo alcuni aspetti della vita del beneficiario.
Facciamo un esempio concreto per cercare di capire come funziona e per comprendere meglio come questo istituto sia adattabile ad ogni singolo caso. Il sig. Tizio, di 87 anni, è in salute, ma ogni tanto gli capita di avere dei momenti in cui perde la propria lucidità. Parlando con i figli confida loro di temere che qualcuno possa approfittare di uno di questi momenti per farsi fare un grosso assegno o per fargli prelevare una cifra importante dal suo conto corrente. Il sig. Tizio, insieme ai suoi figli, chiede al Giudice tutelare di nominare un amministratore di sostegno che abbia il potere di autorizzare il sig. Tizio stesso a prelevare dal suo conto corrente somme superiori a 500 euro. Dal momento della nomina in avanti il sig. Tizio non potrà più prelevare somme superiori a 500 euro senza l’autorizzazione del suo amministratore di sostegno: per il resto la sua vita continuerà senza altre limitazioni. Qualora nel corso della sua vita nascessero nuove esigenze di protezione il Giudice tutelare, opportunamente sollecitato, potrà ampliare i poteri dell’amministratore di sostegno ed estendere la tutela.
Bisogna sottolineare che l’amministratore di sostegno è tenuto periodicamente a presentare un rendiconto relativo all’attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario. Il Giudice tutelare controllerà così che tutto si svolga nell’interesse della persona tutelata. Vi sono poi degli atti che l’amministratore non può in nessun caso compiere senza l’autorizzazione del Giudice tutelare, come vendere beni, accettare eredità o rinunciarvi e, più in generale, tutti gli quegli atti che sono di “straordinaria amministrazione”. Va detto infine che l’amministratore di sostegno non può, per legge, percepire un compenso per la propria attività.
Avv. Luigi Gallareto
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