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Condominio e videosorveglianza

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La ricerca di condizioni di sicurezza stanno portando i Comuni e i liberi cittadini all’attuazione, sempre maggiore, di forme di vigilanza elettroniche. E’ in questa fattispecie che si inserisce la videosorveglianza su parti del Condominio.

Il garante della privacy è intervenuto più volte per disciplinare il corretto utilizzo delle telecamere finalizzate alla video sorveglianza, soprattutto in seguito ai numerosi reclami ricevuti per l’uso crescente e non conforme alla legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni relative a persone identificabili.

Il diritto alla privacy non esclude a priori l’adozione di misure efficaci a garantire la sicurezza e l’eventuale accertamento dei fatti illeciti, ma dispone che ciò deve svolgersi conformemente al recente Codice in materia di dati personali, non violando la riservatezza dei cittadini.

Rimanendo nella nostra specifica area condominiale, possiamo dire che il Garante ha chiarito che le riprese in tali spazi, effettuate da proprietari, condomini, studi professionali, società o enti, sono ammesse esclusivamente per preservare da concrete situazioni di pericolo per la sicurezza di persone o la tutela dei beni.

Differente questione è la video sorveglianza finalizzata esclusivamente alla sicurezza individuale, dove il controllo dell’accesso alla propria abitazione ne è un caso classico. Questi impianti, se effettivamente rivolti a questo scopo, non rientrano nell’ambito di applicazione della legge sulla privacy, in quanto il trattamento è effettuato ai fini strettamente personali.

Comunque per essere tali debbono scontare i seguenti obblighi: le riprese debbono essere limitate al solo spazio antistante tali accessi, evitando accuratamente forme di video sorveglianza su aree circostanti che potrebbero limitare la libertà altrui. Inoltre le informazioni raccolte non debbono essere comunicate o diffuse.

Caso meritevole di attenzione sono i videocitofoni che sono ammessi per la finalità di identificare i visitatori.

Elenchiamo ora i Principi generali per i soggetti pubblici e privati assunti dal testo del comunicato del Garante del 20 maggio 2004 sulla videosorveglianza. I sistemi possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi. La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceità: cioè , per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuati per tutelare un legittimo interesse.

Prima di installare un impianto di video sorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono cioè essere attivati solo quando altre misure (sistemi di allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi, ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.

I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati. L’ informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione un modello semplificato : un cartello con un simbolo ad indicare l’area video sorvegliata) deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi. In caso di registrazione , il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato : a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini.

Per attività particolarmente rischiose è ammesso un tempo più ampio , che non può superare comunque la settimana. Chi installa telecamere deve perseguire finalità determinate e di propria pertinenza. Va valutata, inoltre, una serie di aspetti: se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate e la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature (fisse o mobili). Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione.

Non risulta comunque giustificata un’ attività di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web cam che rendano identificabili i soggetti ripresi. In conclusione possiamo dire che le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, di studi professionali, società o enti sono ammesse esclusivamente per preservare, da concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L’installazione da parte di singoli condomini richiede comunque l’adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc.

In collaborazione con il Centro Studi Anaci Liguria, a cura di Ivano Rozzi. Invia a redazione@ivg.it le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti più interessanti saranno trattati con appositi articoli in questa rubrica.

Redazione
5 Marzo 2009 alle 7:53
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