Le leggi di tutela degli animali che vivono in stato di libertà hanno dettato norme precise in materia di colonie feline nell’ambito urbano e nella proprietà condominiale. Suddette norme consentono comunque un livello di interpretazione che, “tirato dall’una o dall’altra parte” da coloro che si attivano e si occupano delle stesse e da chi osteggia invece la presenza, creano molte volte seri momenti di contrasto.
Vediamo alcuni punti su cui cercare soluzioni di accordo. La colonia felina è costituita da un gruppo più o meno numeroso di gatti che vivono in un determinato territorio. Il Comune e l’Asl di competenza sono gli enti di controllo igienico-sanitario e veterinario. Non possono essere considerati membri della colonia felina gli animali pervenuti alla stessa mediante abbandono o collocazione di comodo o temporanea da parte di chicchessia.
Le persone che si occupano della nutrizione e della cura degli animali sono generalmente privati cittadini o appartenenti ad associazioni di volontariato, mossi dall’amore verso gli animali e non sovvenzionati in alcun modo da denaro pubblico. I residenti nelle zone limitrofe alla colonia felina debbono dimostrare comprensione e solidarietà o quanto meno tolleranza.
L’attività di gestione della colonia deve essere condotta dal responsabile nell’assoluto rispetto dei luoghi e delle persone, cercando di recare il minor disturbo possibile e contenendo il numero degli animali. Deve periodicamente rapportarsi con gli enti di vigilanza di cui all’art. 2. Ogni colonia deve prevedere, oltre al censimento, il numero massimo degli animali al fine di evitare il soprannumero e l’allargamento del raggio d’azione a compendi urbani esenti. Questo ad evitare incidenti stradali per gli animali e rischi di nuove proliferazioni di animali non controllati sia ai fini igienico-sanitari che di profilassi.
Le postazioni di ricovero delle colonie feline debbono essere poste a debita distanza dalle abitazioni in aree possibilmente pubbliche e dedicate, costruite in dimensioni adeguate e in materiali non putrescibili, prive di stracci e coperte e altro materiale inidoneo. Devono essere dotate dei minimi servizi essenziali, quali la ciotola per abbeverarsi e alcune ciotole per il cibo in metallo inox, facilmente lavabili ove posizionare ad orari prestabiliti il mangime. Quest’ultimo deve essere per quanto possibile offerto in forma secca di crocchette, nella quantità desumibile di consumo, e negli orari stabiliti e ai quali gli animali sono abituati, con divieto di posizionare ogni forma di cibo cotto o crudo, avanzi di cucina o altro. Tale tipologia di cibo può essere offerta direttamente all’animale, per l’immediato consumo, dal privato cittadino o dal volontario al suo domicilio.
E’ espressamente vietato lasciare nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e nella postazione vassoi, piatti di carta, sacchetti eccetera. Si ricorda a tutti che le azioni che portano alla morte degli animali (come lo spargimento di veleno) o i maltrattamenti costituiscono dei reati e sono sanzionati dal codice penale.
In collaborazione con il Centro Studi Anaci Liguria, a cura di Ivano Rozzi. Invia a redazione@ivg.it le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti più interessanti saranno trattati con appositi articoli in questa rubrica.