Con la Sentenza n° 9148 dell’8 aprile 2008, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la responsabilità dei singoli condomini nei confronti delle obbligazioni assunte dal Condominio verso terzi, (per obbligazioni si intendono a mero titolo di esempio: tutti quei rapporti contrattuali e di fornitura assunti dal condominio e necessari alla gestione, dalle forniture di servizi, ai lavori edili, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ecc…), non ha natura solidale.
Ne deriva che ciascun proprietario risponde dell’impegno assunto in assemblea dal condominio o per decisione dell’amministratore, nella sola proporzione delle proprie quote millesimali. Il condomino vede così tutelato il proprio interesse di non vedere aggredita, esecutivamente, la propria unità immobiliare per l’intero credito vantato dal terzo nel caso di inadempimento, sia questo parziale o totale, relativo alle somme dovute del contratto concluso dal condominio.
La sentenza ha una evidente risultanza pratica, connessa al pregio giuridico, di ricondurre la gestione condominiale in sintonia con la specifica disciplina dettata per il condominio. Infatti, (l’art.1130 c.c.) nella previsione che l’amministratore deve riscuotere i contributi per la gestione, secondo il preventivo approvato (art.1135 c.1 n.2 c.c.) comporta che l’amministratore deve procedere alla riscossione “prima” di stipulare il contratto con i terzi, al fine di costituire la provvista tipica del rapporto di mandato che la sentenza ribadisce.
A detta di alcuni, ciò provocherà un ulteriore aggravio per l’operato dell’amministratore e un notevole ritardo nell’esecuzione della decisione assembleare e soprattutto comporterà una sempre maggiore diminuzione del numero delle Ditte affidabili che offrono servizi al condominio. Non è scontato ma è probabile ritenere un nuovo incremento dei prezzi che terranno conto di un quid oltre il normale rischio di impresa, oltre alla pretesa, giusta o sbagliata, di vedersi garantiti gli importi contrattuali con fidejussioni.
Dal verso opposto c’è chi, in applicazione della risultanza pratica indicata dalla sentenza, ritiene possa esservi una nuova era di negoziazione dei contratti, quella che in presenza delle provviste disponibili, si possa giungere con soddisfazione a rapporti più trasparenti, sereni ed efficienti e, perché no, anche convenienti.
In collaborazione con il Centro Studi Anaci Liguria, a cura di Ivano Rozzi. Invia a redazione@ivg.it le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti più interessanti saranno trattati con appositi articoli in questa rubrica.