
[thumb:3585:l]Savona. La stagione balneare inizierà a Savona ufficialmente il 1 maggio per conludersi il 30 settembre. Lo ha deciso l’Autorità Portuale, che ha emesso l’ordinanza per regolarne l’attività. Gli stabilimenti balneari sul territorio avranno comunque l’obbligo di restare aperti dal 15 giugno al 15 settembre; a richiesta sarà possibile anche in periodi diversi compiere attività sugli arenili di tipo elioterapico.
Tra i divieti quello di lasciare in sosta sulle spiagge natanti senza precisa autorizzazione, ad eccezione di quelli destinati ai salvataggi, occupare con ombrelloni, sgabelli, sedie e mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi di soccorso. Sono previsti anche spazi per i disabili e per consentire loro un accesso facilitato agli arenili. Non si potranno mettere in atto giochi sulla spiaggia che turbino la tranquillità dei bagnanti presenti.
In dettaglio, ecco i punti dell’ordinanza diramata dal settore Demanio e Beni patrimoniali della Port Authority savonese.
ART. 1
DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE
1.1. La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno e comunque deve essere garantita l’apertura dello stabilimento balneare per il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.
1.2. Nei periodi compresi tra l’introduzione dell’ora solare e l’avvio della stagione balneare e la fine della stagione balneare sino alla fine dell’ora solare è altresì consentito, previa espressa richiesta e conseguente ottenimento di autorizzazione, utilizzare le strutture turistico balneari e l’arenile per l’attività elioterapica non medica (di seguito abbreviata in “elioterapica”), ricreativa, ludica e sportiva, nonché le attività connesse. In tal caso, dovranno essere osservate le vigenti normative in materia di utilizzo di spazi e manufatti per attività di pubblico esercizio nonché le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona ed il rispetto delle prescrizioni in merito al numero di cabine e servizi di cui è consentita l’installazione e l’utilizzo in relazione a quanto disposto dai relativi Strumenti Urbanistici Attuativi degli Arenili (c.d. SUA);
1.3. In caso di situazioni climatiche particolarmente favorevoli, potrà essere, in via eccezionale e previa espressa richiesta e conseguente autorizzazione, valutata l’estensione dell’attività elioterapica, ricreativa, ludica e sportiva a partire dal 1° marzo.
1.4. L’orario e le modalità della balneazione sono fissate dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto.
1.5. L’orario di apertura degli annessi servizi, oltre a quelli delle attività turistico-balneari, devono rispettare gli orari di apertura stabiliti per i pubblici esercizi dai singoli Comuni competenti per territorio e tali utilizzi devono essere richiesti/autorizzati dall’Autorità Portuale di Savona – Ufficio Demanio e dal Comune per le rispettive competenze;
1.6. In ogni caso, tutte le strutture stagionali autorizzate potranno essere montate, previa comunicazione e individuazione delle aree di cantiere – montaggio , a partire dal 01/03 di ogni anno dovranno essere smontate e rimosse dalle aree esterne in concessione entro il 31/10 di ogni anno sino all’autorizzazione al rimontaggio, salvo specifiche deroghe, autorizzate di volta in volta per situazioni particolari. Durante tale fase di montaggio / smontaggio qualora fosse avviato l’utilizzo dell’arenile per l’attività elioterapica, ricreativa, ludica e sportiva, le aree interessate da attività di montaggio/smontaggio dovranno essere debitamente recintate, segnalate ai sensi di Legge. L’accesso a dette aree è consentito ai soli addetti ai lavori.
ART. 2
ESPOSIZIONE ORDINANZA
2.1. In tutte le aree del demanio marittimo, comprese nella Circoscrizione Territoriale di competenza dell’Autorità Portuale, ove si svolgono attività marittime e/o balneari, o comunque collegate all’uso degli arenili, devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata di apertura dell’attività, le Ordinanze emanate dall’Autorità Portuale e dalla Capitaneria di Porto.
2.2. Deve essere altresì esposta per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
ART. 3
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’USO DELLE SPIAGGE
E DELLE AREE AD ESSE COLLEGATE
Sulle aree comprese nell’ambito della circoscrizione dell’Autorità Portuale di Savona, che si estende dalla sponda destra del Rio Sodino in Comune di Albissola Marina alla Punta dell’Asino in Comune di Bergeggi, E’ VIETATO:
1. Lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta o in deposito con sottostanti selle ed invasi o comunque apparati di sostegno che, in caso d’uso dell’imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio.
2. Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.
3. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L’ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia predetta è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono adoperarsi affinché nella fascia di rispetto di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
4. Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno dell’area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all’Autorità Portuale di Savona e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione
balneare.
5. Campeggiare e/o accamparsi, con installazione o uso di qualsivoglia attrezzatura e modalità nonchè pernottare.
6. Transitare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati, nonchè quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso.
7. Sostare e transitare senza specifica autorizzazione con qualsiasi veicolo ivi compreso i campers e le roulottes sull’arenile demaniale marittimo sanzionato ai sensi dell’art.1174 del Cod. Nav.
8. Sostare e transitare senza specifica autorizzazione con qualsiasi veicolo ivi compreso i campers e le roulottes sulle seguenti aree:
– Comune di Savona
o Strada di accesso all’arenile posta a ponente di Villa Pizzardi presso via Nizza;
o Strade di accesso all’arenile poste a levante e a ponente Cantieri Solimano di via Nizza;
o Accesso all’arenile ubicato in via Nizza a levante dei Bagni marini La Playa;
o Accesso arenile a levante e a ponente dei Bagni Stella Marina via Nizza;
o Accesso argine sinistro torrente Quiliano (Via Brilla – Zinola);
– Comune di Vado Ligure
o Accesso arenile a levante Bagni San Pietro ad escluse le aree destinate al parcheggio autovetture;
o Piazzale Marittimo a mare capannone ex Ferrovie dello Stato (tra sponda destra torrente Segno e Fortino San Lorenzo) ad esclusione delle autovetture di servizio ai pontili petroliferi in concessione;
o Piazzale adiacente fabbricato Capitaneria di Porto (Porto Vado);
Alle violazioni di sosta e transito conseguirà, oltre alle sanzioni amministrative, previste dal Codice della Strada e richiamate al successivo art. 6 della presente ordinanza, la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo ai sensi dell’art. 159 del codice predetto.
9. Praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l’incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i Concessionari, al fine di garantire l’osservanza del divieto di cui sopra possono, nell’ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l’incolumità e la tranquillità del pubblico. Le attrezzature devono essere mantenute sempre in perfetta efficienza. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell’attività balneare e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno;
10. Durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cine operatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio, se riconosciute dalle competenti Autorità.
11. I concessionari di complessi balneari possono, nell’ambito della propria concessione, previa presentazione di istanza corredata da idoneo progetto e previo ottenimento delle previste autorizzazioni, individuare aree da attrezzare e destinare a persone con il proprio animale domestico. Non è consentita la custodia di animali privi dei rispettivi padroni. Va comunque in modo prioritario salvaguardata l’incolumità e la tranquillità del pubblico e vanno assicurate le indispensabili condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
12. Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e comunque nel rispetto della zonizzazione acustica comunale.
13. Esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, etc.) senza la preventiva autorizzazione dall’Autorità Portuale di Savona e delle altre Amministrazioni competenti. Resta fermo l’obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge.
14. Abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia e in mare o mettere in atto, anche con comportamenti omissivi, azioni che possano recare danno all’ecosistema dell’arenile o marino.
15. Bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera nelle spiagge libere e sull’arenile, salvo specifica autorizzazione;
16. Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l’uso di altoparlanti.
17. Durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 m (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia, fatte salve specifiche autorizzazioni;
18. Utilizzare shampoo, sapone o similari, presso le docce lava salino installate in adiacenza alla battigia, non dotate di idoneo sistema di scarico, utilizzo da segnalarsi con idonea cartellonistica.
19. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria/Comune.
ART. 4
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI
1. Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:
A. I titolari di concessioni per stabilimenti balneari, la cui stagione balneare è definita dall’art. 1, devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 15 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l’igiene, il decoro e l’estetica.
B. Durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico della struttura balneare almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno.
C. Per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, etc.) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti.
2. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Savona;
3. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;
4. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza E’ VIETATO mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
5. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
6. Gli ombrelloni devono essere ancorati al terreno in maniera sicura. La parte fissa e quella mobile devono essere munite di un dispositivo che le renda solidali. Le estremità delle stecche devono essere munite di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 – Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi – del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Accessi al mare:
Lungo la fascia costiera in amministrazione sono presenti accessi pubblici agli arenili. Permane comunque l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.
8. Pulizia dell’arenile:
A. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni; pertanto il Comune è autorizzato a posizionare sull’arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
B. Il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, per una profondità di almeno 30 metri dalla battigia, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune.
C. Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.).
D. E’ vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, comprese le alghe o altro materiale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia.
E. I titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, dal 15 febbraio al 30 ottobre di ogni anno, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Dal 1° giugno al 15 settembre l’eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica fatte salve le autorizzazioni specifiche. Il tutto dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza delimitando le aree di intervento.
9. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:
A. All’ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un’insegna indicante la sua denominazione, debitamente autorizzata dal Comune.
B. La separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso.
C. E’ consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all’interno della concessione stessa.
D. Tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di completa accessibilità dell’impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all’ingresso dell’impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.
10. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:
A. Sarà cura del Comune, in ogni periodo dell’anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l’eventuale barra sabbiosa, anche con l’ausilio di mezzi meccanici.
B. Il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera A. dovrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe, altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.
ART. 5
GAVITELLI PER L’ORMEGGIO DELLE UNITA’ DA DIPORTO
1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione e concessione demaniale marittima rilasciata dall’Autorità Portuale, gavitelli e relativi corpi morti per l’ormeggio esclusivamente di unità da diporto. L’installazione dei gavitelli è disciplinata ai fini della sicurezza della navigazione dall’ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Savona.
2. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi ed i relativi corpi morti dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.
3. E’ consentita ed autorizzata l’installazione di piattaforma rigida di salvataggio (boa) di pubblica fruizione.
4. L’eventuale installazione di qualsivoglia struttura ludica galleggiante dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Autorità Portuale di Savona, acquisiti i pareri di Capitaneria di Porto e Comune, e regolata da titolo concessorio soggetto a canone, come occupazione di specchio acqueo. Tali strutture dovranno essere certificate e rispettare tutte le normative in materia di sicurezza e di corretta installazione.