L’art. 7 comma 5 ter della Legge 675/96, cosiddetta Legge sulla Privacy, che elenca i casi per i quali non venga fatto obbligo di notificazione preventiva al garante, prevede alla lettera q) che il trattamento dei dati non sia soggetto a tale obbligo quando sia “finalizzato unicamente all’amministrazione dei condomini di cui all’art. 1117 e seguenti del cod.civ., limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l’amministrazione dei beni comuni”. Ciononostante rimane in capo all’amministratore quanto previsto dall’art. 10 della Legge 675/96, e cioè, l’essere tenuto a fornire ai condomini, oralmente e per iscritto, al momento della raccolta dei dati personali, le informative relative alle finalità dei dati ed al trattamento, alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, alle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere, ai soggetti o alle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e all’ambito di diffusione degli stessi.
Aspetto qui di interesse è il seguente: è necessario il consenso del condomino per il trattamento dei dati?
L’ art. 12 lettera b) della Legge prevede che il consenso non sia richiesto quando “il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato”, alla successiva lettera c) altrettanto non viene previsto il consenso quando questo riguardi “dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque”.
Di conseguenza all’amministratore che ne riceve richiesta dal condomino è consentita, senza ledere la privacy, la consegna degli indirizzi al fini di consentire la convocazione dell’assemblea ex art. 66 disp.att. cod.civ., così come la messa a conoscenza dei dati di gestione.
Inversamente non è consentito l’affissione in bacheca delle posizioni debitorie dei singoli condomini morosi trattandosi di comunicazione e diffusione di dati personali nei confronti di terzi estranei al condominio.
In collaborazione con il Centro Studi Anaci Liguria, a cura di Ivano Rozzi. Invia a redazione@ivg.it le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti più interessanti saranno trattati con appositi articoli in questa rubrica.
Gentile Sig. Rozzi,
ho letto il suo articolo. Vorrei sottolineare che i riferimenti normativi sono relativi ad una legge
abrogata. Sarebbe più funzionale utilizzare la normativa vigente 196/03 che ha variato non pochi articoli nella forma e nella sostanza.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.
A.M. Fiore, Project Consult, Genova
Ringrazio il Lettore dell’ attenzione posta al riguardo dell’articolo “Quando l’amministratore si nasconde dietro la Privacy” che mi consente di ritornare sul punto con maggiore approfondimento.
Circa due anni fa il Garante avviò una consultazione pubblica sulle questioni inerenti la protezione dei dati personali dei condomini nell’ambito dei rapporti condominiali. La consultazione avvenne con le principali associazioni della proprietà, dell’inquilinato, degli amministratori. Da ciò e dalle pronunce emanate dal Garante negli ultimi anni, ne derivò la predisposizione del provvedimento generale 18 maggio 2006 , che riassume in sé le regole previste dal Codice sulla protezione… (D.lgs. 196/2003). La successiva tabella riassume le cosiddette regole del trattamento dei dati nel condominio che , come vedremo, non discostano da quanto pubblicato nel precedente articolo, essendo stato il medesimo, volutamente contenuto al riferimento di due casi tipici e storici , nonché ricorrenti nel condominio. Il primo: la richiesta del condomino di conoscere gli indirizzi di cui i comproprietari ai sensi dell’art. 1117 c.c. ai fini della convocazione dell’assemblea ex art. 63 disp.att. c.c. (da qui il titolo: “Quando l’amministratore si nasconde dietro la privacy” ) ; il secondo: il divieto di affissione dello stato di morosità nell’atrio condominiale, attraverso anche la semplice collocazione dell’ elaborato di rendiconto di gestione.
Ora, grazie anche all’ attenzione del lettore approfondiamo con la tabella delle regole del trattamento dei dati nel condominio, gli aspetti di maggior interesse.
Il condominio può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l’amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare tutto il condominio (consumi collettivi) oppure i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali).
I numeri di telefono dei condomini possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, con esclusione del caso in cui compaiono già in elenchi telefonici pubblici.
Per verificare l’esattezza degli importi dovuti, ciascun condomino può essere informato , al momento del rendiconto annuale o su richiesta specifica, delle somme di cui gli altri condomini sono debitori e di eventuali inadempimenti.
E’ vietata la diffusione personale di dati personali mediante l’affissione di avvisi di mora o di solleciti di pagamento negli spazi condominiali aperti al pubblico; è consentita infatti soltanto l’affissione di avvisi generali, come le convocazioni di assemblea o le comunicazioni urgenti.
I dati sanitari possono essere trattati solo se sono indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio, come avviene nel caso di danni alle persone anche diverse dai condomini o nel caso di particolari deliberazioni, come quelle che hanno per oggetto l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Le comunicazioni di dati personali è consentita con il consenso dell’interessato oppure se ricorrono altri presupposti di legge.
La partecipazione all’assemblea condominiale da parte di estranei è consentita, ma solo con l’assenso dei partecipanti oppure nei casi previsti dalla legge, quali quelli dei tecnici o dei consulenti chiamati a intervenire su problemi che sono indicati all’ordine del giorno.
E’ legittima la videoregistrazione dell’assemblea, ma solo previo consenso informato dei partecipanti.
Per prevenire comunicazioni e diffusioni di dati personali illecite l’amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal codice della riservatezza.
L’amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso, come le informazioni relative al consumo globale di energia o di acqua.
Ciascun condomino può sempre accedere ai dati che lo riguardano come tale, rivolgendosi all’amministratore.
Di conseguenza il Garante, dopo aver riassunto nel modo anzidetto le regole generali affronta sempre con il provvedimento del 18 maggio 2006 le prescrizioni che i titolari del trattamento dei dati personali nell’ambito dell’amministrazione condominiale devono osservare. Questi sono rilevabili all’art. 154 del Codice.
Ivano Rozzi